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Sentenza

Sentenza del 03/03/2016 n. 2094 - Comm. Trib. Prov. Milano

INDICAZIONE SEPARATA COSTI BLACK LIST - Sanatoria della violazione - Dichiarazione integrativa successiva all'avviso dei controlli - Applicabilità della sanzione minima fissa - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che la dichiarazione integrativa, presentata dopo l’avviso relativo ai controlli, avesse sanato la violazione. In presenza delle cause esimenti previste per la deducibilità dei costi black list, l’omessa indicazione separata avrebbe natura meramente formale: non modifica la base imponibile e non arreca un danno erariale. Di conseguenza, l’applicazione della sanzione proporzionale sarebbe sproporzionata e dovrebbe trovare applicazione, al più, la sanzione minima fissa.

La decisione

La tesi del contribuente è stata accolta. È stata riconosciuta l’applicabilità della sanzione minima fissa, ritenendo non applicabile la sanzione proporzionale quando l’omessa indicazione separata dei costi black list non determina una concreta diminuzione della base imponibile né un pregiudizio per l’Erario. La dichiarazione integrativa successiva all’avviso dei controlli è stata quindi considerata idonea a sanare la violazione nei limiti indicati dalla decisione.

Norme richiamate

  • Articolo 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 471/1997

    La disposizione sanziona l’omessa separata indicazione in dichiarazione dei costi black list. Secondo la decisione, la sanzione proporzionale non deve essere applicata quando l’omissione è meramente formale e non produce un danno erariale; in tale situazione è applicabile la sanzione minima fissa.

  • Cassazione, sentenza n. 20635/2015

    Il principio richiamato distingue le violazioni con effettivo pregiudizio fiscale da quelle che non incidono sulla determinazione della base imponibile, escludendo per queste ultime l’applicazione automatica della sanzione proporzionale.

Massime di principio

  • L’omessa indicazione separata di un costo può essere considerata violazione formale quando il costo è comunque deducibile, la base imponibile è corretta e non deriva alcun danno concreto per l’Erario.
  • La sanzione proporzionale deve essere collegata a un effettivo pregiudizio fiscale; in assenza di tale pregiudizio può risultare applicabile soltanto la sanzione minima fissa.
  • La presentazione di una dichiarazione integrativa dopo l’avvio dei controlli può sanare la violazione, ma non necessariamente esclude ogni sanzione: la regolarizzazione può incidere sulla misura della sanzione applicabile.
  • Per valutare casi analoghi occorre verificare congiuntamente la sussistenza delle cause esimenti, l’effettiva deducibilità dei costi, l’assenza di una riduzione indebita della base imponibile e il momento in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
  • Il principio non comporta automaticamente l’irrilevanza di ogni omissione relativa a costi black list: se l’omissione determina un danno erariale o nasconde costi non deducibili, può trovare applicazione la sanzione proporzionale.

Testo integrale

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