Cassazione Civile, Sentenza n. 10860/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari n.154/2017 che aveva revocato la dichiarazione di fallimento per difetto di giurisdizione italiana, in ragione del trasferimento della sede statutaria di Leonmobili in Bulgaria. Il ricorso denunciava principalmente: (i) violazione dell'art.382 c.p.c. perché il giudice d'appello, pur avendo rimesso questione pregiudiziale alla CGUE, sarebbe poi entrato nel merito della giurisdizione riconsiderando fatti già valutati dalle Sezioni Unite; (ii) violazione e falsa applicazione dell'art.3 del Reg. CE n.1346/2000 e di norme procedurali e fallimentari, con omesso esame di fatti decisivi che dimostrerebbero la fittizietà del trasferimento di sede e la permanenza in Italia del centro degli interessi principali; (iii) contestazioni relative all'utilizzabilità e alla valutazione di prove documentali e alla rilevanza temporale degli atti di trasferimento rispetto all'istanza di fallimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale (curatela) e il primo motivo del ricorso incidentale di Fida, ritenendo che: il giudice nazionale non di ultima istanza può sollevare questione pregiudiziale alla CGUE anche dopo una statuizione vincolante sulla giurisdizione da parte delle Sezioni Unite; tuttavia, una volta che la CGUE si sia espressa e la sua pronuncia dimostri la conformità del giudicato nazionale al diritto UE, il giudice di merito non può riesaminare e ribaltare quel giudicato rientrando in valutazioni fattuali già definitivamente compiute. Nel caso di specie la Corte d'Appello aveva invece proceduto a una nuova e autonoma valutazione fattuale pur senza che la CGUE avesse dichiarato la difformità del giudicato; perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione per la prosecuzione del giudizio e per la decisione sulle spese.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 1346/2000 (art.3)
Competenza internazionale. 1. Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.
La presunzione di coincidenza tra sede statutaria e centro degli interessi principali è relativa e può essere superata mediante valutazione globale di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi; l'assenza di dipendenze nello Stato d'origine depone contro il superamento ma non lo esclude.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (art.267 TFUE)
Attribuisce al giudice nazionale la facoltà di sollevare questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia per interpretare il diritto UE; tale facoltà è esercitabile anche dal giudice non di ultima istanza che dubiti della conformità di un giudicato interno al diritto UE.
Codice di Procedura Civile (art.382 c.p.c.)
La statuizione della Corte di Cassazione resa in sede di regolamento di giurisdizione ha valore vincolante; il giudice non di ultima istanza può tuttavia devolvere questioni pregiudiziali alla CGUE se ritiene che il giudicato non sia conforme al diritto UE.
Codice di Procedura Civile (art.41 c.p.c.)
Disciplina del regolamento di giurisdizione e della possibilità di fornire prova contraria alla presunzione di cui all'art.3 del Regolamento CE n.1346/2000.
Legge fallimentare (art.18 l.fall.)
Disciplina il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento e la possibilità di revoca qualora emerga difetto di giurisdizione; qui rilevante per la revoca operata dalla Corte d'Appello contestata in cassazione.
Legge fallimentare (art.10 l.fall.)
Regola la fallibilità della società estinta entro l'anno dall'estinzione; richiamata nelle censure relative alla qualificazione o meno del trasferimento come estinzione e costituzione di nuova società.
Massime di principio
- Il giudice nazionale non di ultima istanza può sollevare questione pregiudiziale alla CGUE anche dopo una statuizione vincolante sulla giurisdizione, ma non può ribaltare una decisione interna già formata salvo che la CGUE dichiari espressamente la difformità di quel giudicato dal diritto UE.
- La nozione di 'centro degli interessi principali' va accertata con una valutazione globale di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi (sede effettiva di direzione, gestione abituale, contratti, conti, ubicazione degli impianti), e la presenza/assenza di dipendenze nello Stato d'origine è un elemento probatorio che pesa ma non è decisivo di per sé.
- I trasferimenti di sede effettuati in prossimità della domanda di fallimento possono essere considerati fittizi se non supportati da elementi oggettivi di radicamento operativo (fatture, contratti, prosecuzione effettiva dell'attività), e pertanto non opponibili ai creditori se privi di riconoscibilità esterna.
- In controversie internazionali di insolvenza le parti devono raccogliere e produrre documentazione che dimostri la riconoscibilità esterna (contratti, fatture, conti correnti, contratti di locazione, atti di amministrazione) per sostenere la collocazione del centro degli interessi principali.
- Proceduralmente, se si intende contestare la giurisdizione in presenza di un giudicato interno, è prudente chiedere al giudice remittente la rimessione alla CGUE e specificare i profili di diritto dell'Unione posti in dubbio; se la CGUE conferma la correttezza del giudicato, il giudice nazionale è vincolato e la parte dovrà rinnovare le doglianze (prove, fatti nuovi) davanti al giudice competente.
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