Cassazione Civile, Ordinanza n. 20921/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel giudizio di primo grado un imprenditore individuale aveva agito nei confronti degli eredi della proprietaria defunta di un fabbricato, affermando di vantare un credito per lavori eseguiti sull'immobile. I convenuti avevano eccepito il difetto di legittimazione passiva e contestato l'esatta esecuzione dei lavori, proponendo anche domanda riconvenzionale di ripetizione di quanto già corrisposto. Durante il primo grado è deceduto l'unico difensore dei convenuti, ma il processo è proseguito senza interruzione e si è concluso con accoglimento della domanda attorea. L'erede convenuto ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha denunciato violazione degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la prosecuzione del giudizio dopo la morte del difensore aveva leso il diritto di difesa e il contraddittorio; con il terzo ha dedotto violazione dell'art. 301 c.p.c., assumendo che la morte del difensore dell'unico difensore costituito determinasse automaticamente l'interruzione del processo, indipendentemente dalla conoscenza dell'evento da parte del giudice e delle altre parti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio per cui la morte, la radiazione o la sospensione dall'albo dell'unico difensore comportano l'automatica interruzione del processo e rendono nulli gli atti successivi e la sentenza, ma tale nullità può essere fatta valere solo dalla parte colpita dall'evento e deve essere dedotta con l'appello, perché la nullità della sentenza si converte in motivo di impugnazione. La sopravvenuta conoscenza della sentenza dopo la scadenza del termine per appellare non legittima il ricorso diretto per cassazione; al più poteva rilevare ai fini di una rimessione in termini. Inoltre, contro una sentenza di primo grado, in presenza della possibilità di appello, non è esperibile il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del diritto di difesa, ma la sua violazione non consente di superare il regime delle impugnazioni ordinarie quando il rimedio esperibile era l'appello.
art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario per cassazione è ammesso solo contro provvedimenti non altrimenti impugnabili o impugnabili in modo limitato; non è esperibile contro una sentenza di primo grado appellabile.
art. 301 c.p.c.
La morte dell'unico difensore determina l'interruzione automatica del processo anche se l'evento non sia noto al giudice o alle altre parti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Il dispositivo è idoneo a giustificare l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto e nella misura dovuta.
Massime di principio
- La morte dell'unico difensore della parte determina l'interruzione automatica del processo e preclude la prosecuzione degli atti successivi, anche in difetto di conoscenza dell'evento da parte del giudice e delle controparti.
- La nullità della sentenza pronunciata dopo un evento interruttivo non può essere fatta valere direttamente con ricorso per cassazione se la decisione è una sentenza di primo grado appellabile: la nullità si converte in motivo di impugnazione da proporre con l'appello.
- Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. non è utilizzabile contro provvedimenti per i quali l'ordinamento prevede il rimedio ordinario dell'appello.
- Se la parte apprende la decisione solo dopo la scadenza del termine per appellare, la via appropriata non è il ricorso diretto per cassazione, ma l'eventuale richiesta di rimessione in termini.
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