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Sentenza

Sentenza n. 4859/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, delle ordinanze 16 agosto 2024, prot. n. 4881/2024 e 30 settembre 2024, n. 31.

Giustizia amministrativa202412779

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di sospensione dei lavori del 16 agosto 2024 e ordinanza di rimessione in pristino del 30 settembre 2024, relative a interventi di sbancamento e riprofilatura del terreno eseguiti sulla base di SCIA

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto nove motivi. Hanno contestato, anzitutto, che il Comune avesse valutato uno stato dei luoghi meramente provvisorio senza attendere il completamento dei lavori previsti dalla SCIA del 23 novembre 2023, avente a oggetto lavori di riprofilatura del soprassuolo e messa in sicurezza. Hanno sostenuto che i terrazzamenti fossero soltanto piani provvisori e reversibili, funzionali al transito e allo stazionamento dei mezzi di cantiere; che eventuali lesioni di diritti di terzi rientrassero nella tutela civilistica e non potessero giustificare interventi repressivi edilizi; che il trasporto fuori dal cantiere del materiale di scavo fosse indimostrato e comunque irrilevante; e che la modifica del pendio costituisse una fase intermedia destinata a essere superata con il completamento del progetto. Sono state inoltre censurate le affermazioni relative alla trasformazione paesaggistica, al taglio di un elemento tufaceo posto alla base del muro perimetrale del cimitero, al possibile aggravamento della stabilità del muro, al danneggiamento di tombe rupestri e all’asportazione di querce e ulivi tutelati. I vizi dedotti comprendevano violazione degli artt. 34, 34-ter e 37 d.P.R. 380/2001, violazione dell’art. 2 d.lgs. 42/2004, incompetenza, travisamento, illogicità, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente inammissibile l’impugnazione dell’ordinanza di sospensione dei lavori, poiché tale misura aveva cessato di produrre effetti: l’ordinanza definitiva di rimessione in pristino era stata adottata e, comunque, erano decorsi i quarantacinque giorni previsti dall’art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001. È stato quindi escluso l’interesse attuale all’annullamento dell’atto cautelare. Nel merito, il ricorso contro l’ordinanza di rimessione in pristino è stato respinto. La documentazione fotografica, la relazione della Soprintendenza e i rilievi topografici hanno dimostrato l’esecuzione di un esteso sbancamento del pendio, con formazione di due gradoni e una volumetria di scavo superiore di circa 1.471,81 mc rispetto a quella dichiarata nella SCIA e nella relazione paesaggistica. L’intervento non è stato quindi qualificato come mera e limitata movimentazione di terra con riutilizzo in sito, ma come opera di consistenza tale da richiedere il previo permesso di costruire, non essendo sufficiente la SCIA. I ricorrenti non hanno fornito una ricostruzione plausibile e adeguatamente provata del successivo ripristino dello stato conforme alla SCIA, limitandosi a invocare la provvisorietà delle opere. Una volta ritenuta legittima la repressione edilizia ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 16 l.r. Lazio 15/2008, il TAR ha ritenuto non necessario esaminare le ulteriori censure paesaggistiche, quelle relative alla competenza del Sindaco per eventuali problemi statici, al danneggiamento di una tomba rupestre e all’asportazione di piante tutelate, perché anche un loro eventuale accoglimento non avrebbe inciso sulla legittimità dell’ordine di demolizione. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001

    qualora sia constatata [...] l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi [...] da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori

    L’ordinanza di sospensione perde efficacia con l’adozione del provvedimento definitivo e, comunque, decorso il termine previsto; una volta cessata la sua efficacia, viene meno l’interesse attuale alla relativa impugnazione.

  • art. 33, comma 1, d.P.R. 380/2001

    Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti

    La disposizione legittima l’ordine di rimozione o demolizione delle opere eseguite senza il necessario permesso di costruire o in totale difformità, quando l’intervento presenti consistenza tale da non poter essere ricondotto al titolo edilizio utilizzato.

  • art. 16 l.r. Lazio 15/2008

    È richiamata, insieme all’art. 33 d.P.R. 380/2001, quale base normativa dell’ordine di rimessione in pristino delle opere abusive.

  • SCIA prot. n. 8027/2023 del 23 novembre 2023

    La SCIA autorizzava una riprofilatura del soprassuolo mediante movimentazioni di terra limitate e circostanziate; non era titolo idoneo per l’esteso sbancamento e la modifica sostanziale del pendio accertati dall’amministrazione.

Massime di principio

  • L’impugnazione dell’ordinanza di sospensione dei lavori è inammissibile per carenza di interesse quando, prima della proposizione o della decisione del ricorso, l’ordinanza abbia cessato di produrre effetti per l’adozione del provvedimento repressivo definitivo o per il decorso del termine legale di efficacia.
  • Movimenti di terra, sbancamenti e modifiche della conformazione del terreno che, per estensione e volumetria, trasformino significativamente il pendio non costituiscono mere opere provvisorie o modeste movimentazioni, ma interventi edilizi di consistenza tale da richiedere il previo permesso di costruire.
  • La qualificazione dell’intervento edilizio deve essere effettuata confrontando concretamente le opere realizzate con quelle descritte nel titolo abilitativo; una SCIA relativa a limitate e circostanziate movimentazioni di terra non legittima uno sbancamento esteso, la formazione di gradoni e il trasporto fuori cantiere di rilevanti quantitativi di materiale.
  • La mera allegazione della provvisorietà delle opere non è sufficiente a superare gli accertamenti dell’amministrazione quando il ricorrente non dimostri in modo concreto l’an, il quando e il quomodo del successivo ripristino dello stato dei luoghi conforme al titolo edilizio.
  • Quando l’ordine di demolizione risulta autonomamente giustificato dall’abusività dell’intervento edilizio e dall’inidoneità del titolo utilizzato, il giudice può non esaminare ulteriori censure relative a profili paesaggistici, statici o di tutela di beni e vegetazione, se il loro eventuale accoglimento non potrebbe comunque condurre all’annullamento della misura repressiva.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneIncompetenzaDecadenza e tardività

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