Sentenza n. 457/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Determinazione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di Fano n. 1423 del 13 agosto 2025, con cui sono stati approvati gli atti e i verbali della procedura ad evidenza pubblica ed è stata disposta, ai sensi dell'art. 17, 5° comma, D. Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicazione definitiva della “Gara europea a procedura telematica aperta per l'appalto del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale nei nidi comunali, nelle scuole dell'infanzia comunali e statali e scuole primarie site nel Comune di Fano, per il periodo settembre 2025-31 agosto 2030, per conto del Comune di Fano” (CIG: B7297DFBAA), in favore dell'operatore economico Dussmann Service S.r.l., notificata via PEC a Cimas S.r.l. Società Benefit in data 13 agosto 2025; (b) dei verbali di gara n. 1) e n. 2) del 14 luglio 2025 (apertura e valutazione offerte tecniche) e del verbale di gara n. 3) del 17 luglio 2025 (assegnazione punteggi e apertura offerte economiche); (c) del verbale di gara n. 4) del 17 luglio 2025 (verifica documentazione amministrativa) ; (d) degli atti relativi al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta e del conseguente giudizio di congruità ; (e) della Determinazione n. 1206 del 14 luglio 2025 della Dirigente della C.U.C., con cui, ai sensi dell'art. 93 D. Lgs. n. 36/2023, è stata nominata la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico; (f) in parte qua e nei limiti dell'interesse della ricorrente, degli atti della “Gara europea a procedura telematica aperta per l'appalto del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale nei nidi comunali, nelle scuole dell'infanzia comunali e statali e scuole primarie site nel Comune di Fano, per il periodo settembre 2025-31 agosto 2030, per conto del Comune di Fano” (CIG: B7297DFBAA), indetta con Avviso pubblicato sul Supplemento della G.U.U.E. n. 109/2025 (Avviso n. 371674/2025) nonché, in data 10 giugno 2025, sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) ai sensi dell'art. 84 e 85 D. Lgs. n. 36/2023, ivi inclusi (tra gli altri): 1) il Bando di Gara ; 2) il Disciplinare di Gara ; 3) il Capitolato Speciale d'Appalto; (g) la Determinazione della Dirigente della C.U.C. di Fano n. 955 del 5 giugno 2025, di approvazione dello Schema del Bando di gara e del Disciplinare di Gara; (h) la nota del Comune di Fano prot. n. 55480 del 4 giugno 2025, con cui è stata incaricata la C.U.C. di procedere alla indizione ed espletamento della gara in questione; (i) la Determinazione a contrarre del Comune di Fano n. 654 del 24 aprile 2025, esecutiva dal 28 aprile 2025; (j) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque collegato o connesso ai provvedimenti impugnati; nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata in via principale , anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, a disporre l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore di Cimas S.r.l. Società Benefit ovvero, in subordine alla rinnovazione del procedimento di valutazione delle offerte tecniche della Società odierna ricorrente e della controinteressata; in via di ulteriore subordine della domanda di risarcimento per equivalente del danno subito e subendo da Cimas S.r.l. Società Benefit, con riserva di specifica quantificazione in corso di causa; nonché per la declaratoria d'inefficacia ex artt. 122 e 124 c.p.a. del contratto d'appalto nelle more eventualmente stipulato tra il Comune di Fano e Dussmann Service S.r.l., ancorché non conosciuto e/o non comunicato, con espressa dichiarazione di disponibilità, da parte di Cimas S.r.l. Società Benefit, al subentro nello stesso. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da DUSSMANN SERVICE S.R.L. il 31\10\2025: - dei verbali nn. 2 e 3 della Commissione di gara nella parte in cui: - hanno assegnato a Dussmann n. 79,8 punti di offerta tecnica e hanno riparametrato il punteggio di Cimas su n. 89,96 punti; - hanno applicato all’offerta di Dussmann una illegittima decurtazione/penalità per la presunta violazione delle indicazioni sulla modalità di redazione/limiti dimensionali della relazione tecnica; - non hanno escluso dalla gara l’offerta tecnica di Cimas per la presenza di dichiarazioni inveritiere e per la violazione delle condizioni essenziali di servizio; - non hanno applicato anche all’offerta di Cimas una decurtazione/penalità per la presunta violazione delle indicazioni sulla modalità di redazione/limiti dimensionali della relazione tecnica; - hanno ammesso una modifica dell’offerta tecnica di Cimas in violazione dell’art. 101 D.Lgs. 36/2023; - hanno individuato un punteggio di n. 79,80 punti dell’offerta tecnica di Dussmann (anziché un punteggio largamente superiore) e hanno individuato un punteggio totale di n. 79,77 punti dell’offerta tecnica di Cimas (anziché un punteggio largamente inferiore); - è stata riconosciuta la posizione ex aequo di Dussmann e Cimas all’esito della valutazione; - del verbale n. 4 del 17/07/2025 del Seggio di gara e della Determina n. 1423 del 13/08/2025 nella parte in cui sono riportati i punteggi finali di Dussmann e Cimas in n. 99,96 punti ciascuno e nella parte in cui Cimas è indicata come concorrente non esclusa dalla gara; - della nota prot. 85194 del 05/09/2025 (non nota nel suo tenore testuale) con cui il RUP ha chiesto di riconvocare la Commissione giudicatrice; - del verbale n. 4 della Commissione giudicatrice in data 10/09/2025; - del parere dell’Avvocatura Comunale del 04/09/2025 (non noto nel tenore testuale) in relazione all’istanza di autotutela di Cimas; - della nota prot. 91174 del 23/09/2025 con cui il RUP ha comunicato l’avvio del procedimento di annullamento della determina di aggiudicazione; - della nota prot. 97849 del 10/10/2025 di rigetto dell’istanza di archiviazione del procedimento di annullamento d’ufficio della Determina di aggiudicazione; - della nota prot. 99878 del 16/10/2025 di richiesta di chiarimenti a Cimas in seno al procedimento di verifica di congruità; - di tutti gli atti conseguenti e connessi alla modifica della graduatoria e alla collocazione al 1° posto di Cimas quali, a titolo esemplificativo, atti della verifica dei requisiti in capo a Cimas, atti della verifica di congruità dell’offerta e provvedimento di aggiudicazione a Cimas (ove adottato); - dell’art. 16 del Disciplinare di gara ove interpretato nel senso di legittimare/giustificare la decurtazione di punteggio tecnico e/o l’applicazione di una penalità sul punteggio tecnico in caso di presentazione di un’offerta tecnica che deroghi le indicazioni sulla modalità di redazione/limiti dimensionali della relazione tecnica; - di tutta la lex specialis di gara, ove interpretata nel senso di legittimare/giustificare la decurtazione di punteggio tecnico e/o l’applicazione di una penalità sul punteggio tecnico in caso di presentazione di un’offerta tecnica che deroghi le indicazioni sulla modalità di redazione/limiti dimensionali; - di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente ove interpretato in senso difforme da quanto in questa sede argomentato; e per la conseguente condanna del Comune di Fano a: (i) in via principale: - in accoglimento del I motivo di ricorso incidentale, assegnare a Dussmann Service n. 83,5 punti per l’offerta tecnica e riparametrare i punteggi tecnici finali in 90 punti per Dussmann e n. 85,88 per Cimas, con collocazione al 1° posto dell’offerta di Dussmann con n. 99,96 punti totali e al 2° posto l’offerta di Cimas con n. 95,88 punti totali; - in accoglimento del II motivo di ricorso incidentale: a) assegnare a Dussmann Service n. 85,5 punti (illegittimamente decurtati con i verbali nn. 2, 3 e 4 della Commissione) e riparametrare i punteggi tecnici finali in 90 punti per Dussmann e n. 83,96 per Cimas, con collocazione al 1° posto dell’offerta di Dussmann con n. 99,96 punti totali e al 2° posto l’offerta di Cimas con n. 93,96 punti totali, b) ove venissero annullati solo gli atti successivi alla comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela, compreso il verbale n. 4 della Commissione, confermare i punteggi assegnati a Dussmann e Cimas con il verbale n. 3 della Commissione, con conferma al 1° posto di Dussmann; - in accoglimento del III motivo incidentale, applicare all’offerta di Cimas la penalizzazione di 0,10 ad almeno un sub-criterio con peso pari o superiore a 3 punti; - in accoglimento del IV motivo di ricorso incidentale, escludere l’offerta di Cimas in ragione della violazione delle condizioni minime del servizio; - in accoglimento del V motivo di ricorso incidentale, escludere l’offerta di Cimas in ragione della presentazione di dichiarazioni inveritiere nell’offerta tecnica; - confermare la collocazione al 1° posto della graduatoria di gara Dussmann Service e l’aggiudicazione in suo favore dell’appalto; (ii) in via subordinata: - in accoglimento del motivo I, condannare la P.A. a ricalcolare i punteggi tecnici assegnati a Dussmann secondo le indicazioni previste nella censura; - in accoglimento del motivo II e III, condannare la P.A. a ricalcolare i punteggi tecnici assegnati a Dussmann e Cimas secondo le indicazioni previste nella censura; (iii) in via di ulteriore subordine, in accoglimento dei motivi IV e V (da scrutinare congiuntamente), condannare la P.A. alla rivalutazione dell’offerta tecnica di Cimas tenendo in considerazione quanto prospettato nei motivi sopraccitati; (iv) in via di estremo subordine, ove occorrer possa, condannare la P.A. alla rivalutazione dell’offerta tecnica di Dussmann tenendo in considerazione quanto prospettato nei motivi sopraccitati; con espressa riserva di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva dell'appalto del servizio di refezione scolastica in favore di altro operatore economico, unitamente agli atti di gara e agli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente principale ha impugnato l'aggiudicazione definitiva disposta dalla Centrale Unica di Committenza del Comune di Fano in favore di altro operatore economico, nonché i verbali di gara, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la verifica di anomalia, la nomina della commissione giudicatrice, la lex specialis e gli ulteriori atti presupposti e connessi. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'aggiudicazione in proprio favore o, in subordine, la rinnovazione della valutazione delle offerte e, ulteriormente, il risarcimento del danno per equivalente e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, con disponibilità al subentro. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, contestando i punteggi attribuiti alle offerte, la penalizzazione applicata alla propria offerta tecnica, la mancata esclusione della ricorrente principale per asserite dichiarazioni inveritiere e violazioni delle condizioni minime del servizio, nonché l'ammissione di modifiche dell'offerta e l'interpretazione della disciplina di gara sui limiti dimensionali della relazione tecnica. Ha chiesto, in via principale o subordinata, la riassegnazione dei punteggi, l'esclusione o la rivalutazione dell'offerta della ricorrente principale e la conferma dell'aggiudicazione in proprio favore. Nel corso del giudizio, tuttavia, il Comune ha adottato una nuova determinazione con cui ha annullato d'ufficio l'aggiudicazione originaria e ha aggiudicato il contratto alla ricorrente principale, all'esito positivo della verifica di congruità della sua offerta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso principale, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la sopravvenuta determinazione comunale ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale della ricorrente, attribuendole il bene della vita perseguito, ossia l'aggiudicazione dell'appalto. Non ha quindi esaminato nel merito le censure relative alla legittimità dell'aggiudicazione originaria. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha qualificato il ricorso incidentale, anche nel rito speciale degli appalti, come strumento accessorio rispetto al ricorso principale, volto a introdurre ragioni ostative all'accoglimento di quest'ultimo; venuta meno la materia del contendere sul ricorso principale, è venuta meno anche la ragione dell'interesse alla decisione del ricorso incidentale. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e complessità della controversia. Il contributo unificato anticipato dalla ricorrente principale è stato posto a carico della pubblica amministrazione, mentre quello anticipato dalla ricorrente incidentale è rimasto a carico di quest'ultima.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente, attribuendogli il bene della vita perseguito.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando viene meno, per effetto della cessazione della materia del contendere sul ricorso principale, la ragione che ne fondava la proposizione.
art. 21-nonies l. 241/1990
La nuova determinazione comunale, adottata in autotutela, ha annullato d'ufficio l'aggiudicazione originaria e ha disposto una nuova aggiudicazione in favore della ricorrente principale; tale sopravvenienza è stata considerata rilevante ai fini della soddisfazione integrale della pretesa azionata.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, anche nel rito speciale degli appalti, la sopravvenuta adozione di un provvedimento che attribuisce integralmente al ricorrente il bene della vita perseguito determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito le censure rivolte contro l'atto originariamente impugnato.
- Il ricorso incidentale nel processo amministrativo, compreso il rito appalti, ha funzione accessoria rispetto al ricorso principale: pur avendo formalmente natura impugnatoria, è diretto a introdurre una ragione ostativa all'accoglimento della domanda principale.
- La cessazione della materia del contendere o altra causa di arresto del ricorso principale fa venir meno la ragione dell'interesse alla decisione del ricorso incidentale accessorio; quest'ultimo deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Come è indicizzato
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