Sentenza n. 411/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di respingimento alla frontiera adottato dalla Polizia di frontiera aerea Bologna in data 27.09.2025 - di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: respingimento alla frontiera adottato dalla Polizia di Frontiera Aerea Bologna il 27 settembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il respingimento alla frontiera, chiedendone l'annullamento e formulando anche istanza cautelare. Ha dedotto: violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione, perché il provvedimento era redatto su modulo prestampato e non conteneva una motivazione specifica riferita alla sua situazione; erronea applicazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, per omessa valutazione della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'integrazione sociale, dei legami con il Paese d'origine e della durata del soggiorno in Italia, nonché per violazione del divieto di automatismo espulsivo fondato su precedenti penali; erronea applicazione dell'art. 4, comma 6, d.lgs. 286/1998, per omessa valutazione della condotta complessiva dello straniero, mancato bilanciamento degli interessi e mancata considerazione della situazione personale. Il ricorrente aveva riferito di essere stato espulso nel 2019, con espulsione disposta quale misura alternativa alla detenzione e valida fino al 17 dicembre 2029, di avere contratto matrimonio con cittadina italiana nel 2023 e di avere ottenuto un visto d'ingresso nel 2025.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando unitariamente i tre motivi perché connessi. Ha ritenuto legittimo il respingimento in quanto il ricorrente era stato espulso dal territorio nazionale con decreto ancora efficace, valido dal 18 dicembre 2019 al 17 dicembre 2029, e non risultava munito della speciale autorizzazione né era decorso il periodo di divieto d'ingresso. L'amministrazione aveva quindi applicato l'art. 4, comma 6, d.lgs. 286/1998, che impone il respingimento degli stranieri espulsi nelle condizioni previste dalla norma. Il difetto di motivazione è stato escluso perché la modulistica uniforme prevista dal regolamento UE 2016/399 indicava la ragione concreta del respingimento, ossia l'esistenza del decreto di espulsione ancora valido e la relativa durata. Sono state respinte anche le censure fondate sull'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998: il matrimonio del 2023 era successivo all'espulsione e non poteva incidere retroattivamente sulla validità o sulla durata del decreto; inoltre, nel caso di respingimento di uno straniero già espulso e ancora soggetto al divieto d'ingresso, l'art. 4, comma 6, non richiede una nuova valutazione dei legami familiari o dell'integrazione sociale. Il respingimento è stato qualificato come atto dovuto e vincolato al ricorrere dei presupposti normativi. Il richiamo all'art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998 è stato ritenuto inconferente, poiché tale disposizione riguarda il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e non il respingimento alla frontiera di uno straniero colpito da espulsione ancora efficace. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 6, d.lgs. 286/1998
Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
La disposizione rende dovuto e vincolato il respingimento dello straniero già espulso quando il decreto di espulsione e il divieto d'ingresso siano ancora efficaci, salvo speciale autorizzazione o decorso del periodo di divieto.
art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998
È richiamato quale fondamento del decreto di espulsione adottato nel 2019 come misura alternativa alla detenzione.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del respingimento è sufficiente quando la modulistica uniforme europea indica in modo concreto la ragione dell'atto, individuata nell'esistenza di un decreto di espulsione ancora valido e nella sua durata.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Non impone una nuova valutazione dei legami familiari e dell'integrazione sociale nel respingimento alla frontiera fondato sull'ancora perdurante efficacia di un decreto di espulsione; un matrimonio successivo all'espulsione non incide retroattivamente su quest'ultima né ne riduce la durata.
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
La disposizione riguarda il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e non è applicabile al respingimento alla frontiera di uno straniero già espulso.
art. 14, comma 2, regolamento UE 2016/399
La modulistica uniforme europea può essere utilizzata per il provvedimento di respingimento e, ove riporti la ragione concreta dell'esclusione, soddisfa l'obbligo motivazionale.
Massime di principio
- Quando uno straniero è stato espulso e il decreto di espulsione è ancora efficace, il respingimento alla frontiera costituisce atto dovuto e vincolato ai sensi dell'art. 4, comma 6, d.lgs. 286/1998, salvo speciale autorizzazione o decorso del periodo di divieto d'ingresso.
- Nel respingimento alla frontiera fondato sull'esistenza di un decreto di espulsione ancora valido, l'amministrazione non deve svolgere una nuova valutazione dei legami familiari, dell'integrazione sociale o della condotta complessiva dello straniero, poiché tali elementi non escludono l'applicazione vincolata dell'art. 4, comma 6, d.lgs. 286/1998.
- Un vincolo familiare sorto dopo l'adozione dell'espulsione, anche se costituito dal matrimonio con cittadino italiano, non produce effetti retroattivi sulla validità o sulla durata del decreto di espulsione e non impedisce il respingimento durante il periodo di divieto d'ingresso.
- L'obbligo di motivazione del respingimento può essere assolto mediante la modulistica uniforme prevista dal regolamento UE 2016/399, purché il modulo individui concretamente la ragione dell'atto, come l'esistenza e il periodo di validità di un decreto di espulsione.
- La disciplina dell'art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998, relativa al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, non è applicabile al respingimento alla frontiera di uno straniero destinatario di un decreto di espulsione ancora efficace.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 535/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 537/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 538/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 539/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 77/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →