Cassazione Penale, Sentenza n. 26305/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, condannato dal Tribunale di Bologna per concorso nel delitto di ricettazione e per il reato di rifiuto di declinare le proprie generalità o identità alle autorità, ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado. La Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello ritenendo, da un lato, che mancasse del tutto un motivo specifico concernente il reato ex art. 651 c.p. e, dall'altro, che le censure sulla ricettazione fossero generiche e non confrontate con la motivazione di primo grado. Con ricorso per cassazione, l'imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 581 e 591 c.p.p., sostenendo che un motivo relativo all'art. 651 c.p. era comunque stato proposto, sia pure in forma sintetica, e che, quanto alla ricettazione, la Corte territoriale aveva impropriamente svolto una disamina di merito su un appello poi dichiarato inammissibile, in contrasto con i limiti posti dall'art. 591 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo unico in entrambe le articolazioni. Ha affermato che non poteva dirsi del tutto assente il motivo d'appello relativo all'art. 651 c.p., poiché nell'atto di impugnazione era comunque presente una critica, sia pure sintetica, alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado. Inoltre ha rilevato che, rispetto alla ricettazione, la Corte d'appello aveva svolto una replica nel merito alle censure difensive, pur avendo dichiarato l'inammissibilità dell'appello, così ponendosi fuori dai casi in cui l'inammissibilità può essere dichiarata. Ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
La specificità dei motivi di appello va valutata in relazione alla loro effettiva capacità di confrontarsi con la motivazione impugnata; non si può negare l'esistenza di un motivo solo perché sintetico, se comunque esprime una critica autonoma alla decisione di primo grado.
art. 591 c.p.p.
L'inammissibilità dell'impugnazione può essere dichiarata solo quando i motivi difettino di specificità, siano non argomentati o non affrontino la motivazione della sentenza impugnata; non può essere dichiarata se il giudice ritiene semplicemente infondati i motivi, dovendo in tal caso decidere nel merito.
art. 651 cod. pen.
La norma è richiamata come titolo del capo di condanna oggetto di specifica censura in appello e in cassazione; il testo la descrive come reato di rifiuto di declinare la propria identità alle autorità.
art. 712 cod. pen.
È evocato dalla difesa come possibile diversa qualificazione del fatto in luogo della ricettazione, ma non risulta essere il titolo di reato contestato nel giudizio di merito.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 581 c.p.p., il giudice dell'impugnazione può dichiarare inammissibile l'appello solo quando i motivi siano del tutto generici, non argomentati o privi di confronto con la sentenza impugnata; non è consentito qualificare come inammissibile un motivo che, pur sintetico, contenga una pur minima censura autonoma.
- Se il giudice d'appello ritiene i motivi infondati, anche manifestamente infondati, non può limitarsi a dichiararne l'inammissibilità, ma deve esaminarli e confermare la decisione di primo grado nel merito.
- È contraddittoria e quindi censurabile la decisione d'appello che, da un lato, dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione e, dall'altro, sviluppa una motivazione di merito per confutare le doglianze dell'appellante.
- La valutazione sulla specificità del motivo di appello deve avvenire sul contenuto effettivo dell'atto di impugnazione, senza pretese formalistiche eccessive quando il motivo consenta comunque di individuare la doglianza mossa alla sentenza di primo grado.
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