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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29835/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per tentato omicidio deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla qualificazione giuridica (richiamo all'art. 612, comma secondo c.p.) sostenendo che l'atto sarebbe stato solo intimidatorio e non diretto a cagionare la morte; critica all'uso delle sommarie informazioni anziché delle dichiarazioni rese in contraddittorio; 2) omessa valutazione della causa di giustificazione della legittima difesa putativa, poichè affermava di aver visto l'altra parte prendere qualcosa dall'auto che poteva essere un'arma; 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate e ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui lo sparo, da circa 4-5 metri ad altezza d'uomo, costituiva atto diretto in modo non equivoco a cagionare la morte, integrando il dolo diretto del tentato omicidio. Quanto alla legittima difesa putativa, la Corte ha rilevato l'assenza di elementi probatori che attestassero che la persona offesa fosse armata e ha applicato il principio per cui la scriminante non opera quando l'agente ha determinato o accettato la situazione di pericolo, mancando il requisito della necessità della difesa. Sul punto probatorio la Corte ha precisato che il rito abbreviato consente l'utilizzo delle dichiarazioni raccolte nelle indagini e tramite SIT, le quali mantengono efficacia probatoria. Infine la richiesta di attenuante per provocazione è stata rigettata in quanto il giudice ha ritenuto che il ricorrente fosse stato il primo a dare corso all'aggressione. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen. (richiamato nel ricorso)

    Richiamato dalla difesa in relazione alla qualificazione dei fatti; la Corte non ha ritenuto che la fattispecie corrispondesse a una mera intimidazione ai sensi della norma richiamata, confermando la qualificazione come tentato omicidio

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Cassazione al controllo di legittimità sulla motivazione dei giudici di merito; la Corte ha applicato questo criterio ricordando che non può rinnovare la valutazione di merito sui fatti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle somme a favore della cassa delle ammende in caso di responsabilità per motivi della procedura, valutata dalla Corte come sussistente nella misura di euro 3.000

Massime di principio

  • Quando un soggetto esplode colpi d'arma da fuoco in direzione di una persona ad altezza d'uomo e a breve distanza, i giudici tendono a ritenere sussistente il dolo di (tentato) omicidio se l'atto è idoneo in modo non equivoco a colpire aree vitali
  • La legittima difesa putativa richiede elementi oggettivi e credibili che giustifichino la percezione della minaccia; se non emergono prove che la vittima fosse armata la scriminante difficilmente opera
  • La causa di non punibilità per legittima difesa non è applicabile quando l'agente ha creato o accettato la situazione di pericolo, mancando il requisito di necessità della difesa
  • Nel rito abbreviato sono pienamente utilizzabili le dichiarazioni raccolte durante le indagini e le S.I.T.; tali elementi mantengono efficacia probatoria e non vengono automaticamente sostituiti da eventuali acquisizioni successive
  • La richiesta di un riconoscimento dell'attenuante della provocazione richiede una ricostruzione puntuale che dimostri che l'altra parte abbia posto in essere una provocazione idonea e determinante; se emerge che l'imputato ha iniziato l'aggressione, l'attenuante non è riconosciuta
  • In Cassazione il sindacato si limita a verificare la correttezza dell'iter argomentativo dei giudici di merito e la congruenza della motivazione; non è consentito sostituire la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito con una diversa rivalutazione

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