Cassazione Penale, Sentenza n. 5142/2024 del 05/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Salamini. Le censure dedotte contestavano: 1) la violazione o errata applicazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. (presunzione relativa di pericolo di reiterazione); 2) la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria sia per il reato associativo sia per il delitto-fine aggravato dal metodo mafioso; 3) incertezza nell'identificazione della voce intercettata e nell'oggetto delle conversazioni, che non avrebbero comprovato la cessione di cocaina; 4) assenza di appostamenti, perquisizioni o sequestri che comprovassero la fattispecie associativa; 5) mancata prova della consapevolezza di far parte di un'associazione di tipo mafioso e della sua volontà di agevolarla; 6) insussistenza del pericolo di reiterazione e di fuga, anche in ragione dello stato detentivo dell'indagato per altra causa.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il giudizio di gravità indiziaria fosse correttamente motivato: intercettazioni e servizi di osservazione dimostravano l'inserimento organico di Salamini nel sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, il suo ruolo di venditore abituale in conto vendita, la sua identificazione tramite titolarità dell'utenza e il richiamo al nome nei dialoghi. L'ordinanza di merito ha altresì motivatamente ritenuto applicabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, desumendo la consapevolezza di Salamini dalla sua consolidata relazione con il capo clan Lamendola, dall'esposizione di armi e dai rapporti di fornitura. La presunzione relativa di pericolo di reiterazione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. non è stata efficacemente confutata: va considerata la ventennale carriera criminale, la ripresa dell'attività subito dopo la scarcerazione, i numerosi contatti intercettati e la solida intraneità nel contesto organizzato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e non è stata disposta la rimessione in libertà.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La corte ha applicato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, ritenendo che non fosse stata confutata: fattori quali la carriera criminale, la ripresa dell'attività dopo la scarcerazione e i contatti intercettati giustificano il mantenimento della custodia cautelare.
art. 416-bis cod. pen. (aggravante di tipo mafioso)
La Corte ha ritenuto che l'aggravante potesse essere applicata anche quando il concorrente sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dall'associazione mafiosa, desumendo la consapevolezza dalla relazione consolidata con il capo e dalla partecipazione a forniture e scambi che rafforzano la capacità operativa del clan.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Le censure proposte in cassazione sono state inquadrate secondo i limiti di motivazione e i motivi di impugnazione previsti dall'art. 606: la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative a violazione di legge e contraddittorietà della motivazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso è stato enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come richiesto dal dispositivo richiamato.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato in relazione alla presentazione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; non incide sul merito ma attesta la presentazione degli atti secondo le procedure straordinarie previste dalla normativa emergenziale.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria nel caso in cui la decisione non comporti la rimessione in libertà; la Corte dispone gli adempimenti consequenziali.
Massime di principio
- Per il reato associativo finalizzato allo spaccio non è necessaria una struttura complessa: è sufficiente un collegamento stabile o un affidamento reciproco anche tacito tra gli aderenti
- Intercettazioni telefoniche e servizi di osservazione che mostrino rapporti continuativi, uso della stessa utenza e rivolgersi per nome possono essere adeguati a identificare un soggetto e a fondare la gravità indiziaria
- L'assenza di perquisizioni o sequestri non esclude la configurabilità dell'associazione quando esistono indizi convergenti e persistenti provenienti da dialoghi intercettati e comportamenti osservati
- L'aggravante per agevolazione di tipo mafioso può essere riconosciuta anche se la finalità è desumibile dalla consapevolezza del concorrente del ruolo e della destinazione delle attività del gruppo, non richiedendo necessariamente una manifestazione esplicita dell'intento
- La presunzione relativa di pericolo di reiterazione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. non viene automaticamente meno per lo stato detentivo: bisogna valutare la concreta capacità del soggetto di mantenere contatti o riprendere l'attività criminosa
- In cassazione le doglianze sulla motivazione richiedono di dimostrare illogicità o contraddittorietà manifeste rispetto al complesso probatorio: punti meramente probatori o ricostruzioni alternative difficilmente rovesciano la valutazione del giudice del riesame
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