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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4531/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di L'Aquila (4/07/2024) che, in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva ritenuto sussistenti gravi indizi in ordine al reato di tentata estorsione continuata connesso a plurime azioni civili promosse dall'indagato (in concorso con altri) ed aveva confermato le misure interdittive applicate dal G.I.P. (salvo l'annullamento del divieto di dimora). Il ricorrente deduceva difetto di motivazione circa la "numerosità" e la "pretestuosità" dei giudizi, l'assenza di atti extragiudiziali volti a costringere le controparti (diffide, richieste transattive, PEC ecc.) e la mancanza di pericolo attuale di reiterazione, prospettando inoltre un mutamento di residenza come indice di cessazione del pericolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto condivisibile la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui, alla luce dei criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità, le azioni civili erano state utilizzate in modo strumentale e seriale per ottenere un profitto extragiudiziale (tentata estorsione), come dimostrato da richieste manifestamente esorbitanti, da pronunce civili che avevano constatato domande palesemente infondate (art. 96 c.p.c.), dalla massa di procedimenti instaurati (168 a carico della coppia Covino-Ferretti, con 92 ancora pendenti) e da diffide con termini stringenti e richieste non quantificate. Ha altresì ritenuto provato il pericolo attuale di reiterazione in base alla perdurante coltivazione delle azioni giudiziarie e alle condotte finalizzate a mantenere la pressione sulle controparti. Conseguentemente ha confermato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    La Corte interpreta l'art. 629 nel senso che l'estorsione si configura anche quando la prospettazione o l'esercizio di azioni giudiziarie è strumentale ad ottenere un profitto ingiusto ed extragiudiziale; tuttavia non ogni esercizio dell'azione giudiziaria integra il reato: occorre la pretestuosità e la finalità di conseguire un profitto parallelo rispetto al diritto fatto valere.

  • art. 96 cod. proc. civ. (condanna per lite temeraria)

    Le pronunce civili che applicano l'art. 96 c.p.c. a carico dell'attore sono utilizzate come indizio della consapevolezza dell'infondatezza delle domande e quindi della pretestuosità della condotta atta a comprimere le controparti.

  • Sentenza Corte costituzionale 13/06/2000 n.186

    Richiamata come base giustificativa per l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende quando si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n.19680/2022; Sez.6, n.47895/2014; Sez.2, n.50652/2023)

    Il consolidato orientamento è richiamato per definire i limiti tra esercizio legittimo dell'azione giudiziaria e condotte estorsive: la minaccia di azioni giudiziarie finalizzata a ottenere somme non dovute o manifestamente sproporzionate può integrare l'elemento materiale e morale del reato di estorsione se ricorrono serialità, pretestuosità e intento di conseguire profitto extragiudiziale.

Massime di principio

  • Non ogni promozione di azioni giudiziarie configura estorsione: occorre dimostrare che l'azione sia strumentale ad ottenere un "profitto" extragiudiziale e parallelamente alla pretesa giuridica esercitata in giudizio.
  • Elementi che possono far ritenere pretestuosità ed integrare il reato di tentata estorsione: serialità di cause contro le stesse o diverse persone, richieste economiche manifestamente sproporzionate, pronunce civili che attestino domande insussistenti (art.96 c.p.c.), diffide con termini stringenti e inviti a offrire risarcimenti non quantificati.
  • La continuità e la perseveranza nell'alimentare i giudizi (es. sollecitazioni processuali ripetute) è indice rilevante del proposito di mantenere la pressione sulle controparti e può giustificare esigenze cautelari (pericolo di reiterazione).
  • Il semplice cambiamento di residenza del soggetto non è di per sé sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione se permangono elementi fattuali che dimostrano la volontà di proseguire nella condotta
  • Per difendersi in situazioni analoghe è utile documentare la fondatezza delle domande civili, l'assenza di atti extragiudiziali finalizzati a costringere le controparti e l'assenza di serialità o di richieste sproporzionate; contestualmente va confutata la sussistenza di eventuali diffide o condotte intimidatorie.

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