Ordinanza n. 1751/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del “Modulo di Notifica” datato 13 giugno 2025, con il quale la ricorrente è stata dichiarata “INIDONEA agli accertamenti psicofisici per le seguenti cause: Quantiferon Positivo”, notificato a mani in pari data; - della comunicazione del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito del 26 giugno 2025 (Prot. Int. n. -OMISSIS-), con la quale è stata respinta l’istanza di riesame presentata dalla ricorrente; - della graduatoria di merito del concorso, ad oggi non adottata né pubblicata, nella parte in cui non è presente il nominativo di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa l’eventuale graduatoria finale non ancora pubblicata che non includa la ricorrente tra i candidati idonei. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12.9.2025 : - del “Modulo di Notifica” datato 13 giugno 2025, con il quale la ricorrente è stata dichiarata “INIDONEA agli accertamenti psicofisici per le seguenti cause: Quantiferon Positivo” e notificato a mani in pari data (doc. A già agli atti); - della comunicazione del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito del 26 giugno 2025 (Prot. Int. n. -OMISSIS-), con la quale è stata respinta l’istanza di riesame presentata dalla ricorrente (doc. B già agli atti); - della graduatoria di merito del concorso (doc. C quivi impugnato) di cui al Decreto n. M_D AB05933 REG2025 0361074 del 7 agosto 2025, inerente le graduatorie di merito del 2° Blocco 2025, nella parte in cui non è presente il nominativo di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa l’eventuale graduatoria finale non ancora pubblicata che non includa la ricorrente tra i candidati idonei.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di inidoneità agli accertamenti psicofisici per Quantiferon positivo, diniego dell'istanza di riesame e graduatoria di merito del 2° Blocco 2025 nella parte in cui non include la ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il modulo di notifica del 13 giugno 2025 con cui era stata dichiarata inidonea al reclutamento per la positività al test Quantiferon, nonché la successiva comunicazione del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito che aveva respinto l'istanza di riesame. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria di merito del concorso, adottata con decreto del 7 agosto 2025, nella parte in cui non risultava inserita. Ha chiesto la sospensione degli atti e l'ammissione al prosieguo dell'iter concorsuale. Il giudizio coinvolgeva inoltre la posizione dei candidati inclusi nella graduatoria, quali controinteressati. La verificazione sanitaria disposta dal Tribunale ha accertato che la ricorrente poteva essere valutata attualmente idonea al reclutamento come volontaria in ferma iniziale dell'Esercito Italiano.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che l'esito della verificazione sanitaria fornisse una base sufficiente per ammettere interinalmente la ricorrente, con riserva, al completamento dell'iter concorsuale e al suo inserimento nella graduatoria nella posizione corrispondente al punteggio spettante. L'ammissione è provvisoria e non definisce il merito della controversia. Poiché i motivi aggiunti riguardavano anche la graduatoria e la notifica era stata effettuata soltanto nei confronti di due controinteressati, il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria. Considerato l'elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione del provvedimento, del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati. Ha fissato termini per gli adempimenti della ricorrente, per la pubblicazione da parte dell'Amministrazione e per il deposito della prova della notificazione, chiedendo altresì una relazione sull'iter concorsuale svolto dalla ricorrente. La camera di consiglio è stata rinviata al 20 maggio 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda cautelare è stata accolta con ammissione interinale e con riserva al completamento dell'iter concorsuale.
art. 41, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati individuati nella graduatoria.
art. 41, comma 4, c.p.a.
È richiamato, insieme all'art. 49, comma 3, c.p.a., quale base per autorizzare la notificazione per pubblici proclami in ragione dell'elevato numero dei controinteressati.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Consente la notificazione per pubblici proclami, autorizzata dal Tribunale per integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria.
art. 52, comma 2, c.p.a.
È richiamato per disciplinare le modalità di pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione degli atti processuali e dell'elenco dei controinteressati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto per la pubblicazione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando una verificazione sanitaria disposta dal giudice amministrativo conclude per l'attuale idoneità del candidato escluso per ragioni psicofisiche, sussistono i presupposti per l'ammissione cautelare con riserva al completamento dell'iter concorsuale, senza anticipare la decisione definitiva sul merito.
- L'ammissione cautelare con riserva può comprendere il completamento delle prove e l'inserimento nella graduatoria nella posizione corrispondente al punteggio spettante, lasciando impregiudicata la definizione del giudizio di merito.
- Quando sono impugnati anche gli atti di approvazione o formazione di una graduatoria concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i candidati potenzialmente controinteressati inclusi nella graduatoria.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, indicando gli atti da pubblicare e i termini per il completamento e la prova dell'adempimento.
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