Sentenza del 23/10/2015 n. 21601 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sostenendo che il credito d'imposta fruito dalla società per nuove assunzioni fosse soggetto al limite degli aiuti "de minimis". Secondo l'Amministrazione, il beneficio doveva essere qualificato come aiuto di Stato e non poteva eccedere il massimale previsto dalla normativa nazionale, anche se riferito alla materia dell'occupazione. Sono state inoltre contestate l'applicazione del Regolamento CE n. 2204/2002 e la disapplicazione della disciplina interna in favore della normativa comunitaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza d'appello e deciso la causa nel merito, rigettando l'opposizione della società contro l'atto di recupero del credito d'imposta. Ha stabilito che il legislatore nazionale aveva espressamente assoggettato l'ulteriore credito d'imposta al limite degli aiuti "de minimis" e che tale limite costituiva il tetto massimo fruibile. La normativa comunitaria sugli aiuti all'occupazione non consentiva quindi di superare il massimale interno. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 7, comma 10
All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis [...] e ad esso sono cumulabili altri benefici [...] purchè non venga superato il limite massimo di L. 180 milioni nel triennio.
La disposizione assoggetta il credito d'imposta per le nuove assunzioni al limite massimo degli aiuti de minimis, considerato un tetto inderogabile alla fruizione del beneficio.
Legge n. 289 del 2002, art. 63
La norma rinnova e disciplina il credito d'imposta per le assunzioni, mantenendo ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni della legge n. 388 del 2000, compreso il limite de minimis.
Regolamento CE n. 69 del 2001
Ha previsto, con effetto dal 2 febbraio 2001, il massimale de minimis di 100.000 euro nell'arco di tre anni, richiamato dalla normativa nazionale come limite massimo del credito.
Regolamento CE n. 2204 del 2002
Regolamento relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.
La sua disciplina sugli aiuti all'occupazione non è stata ritenuta applicabile per superare il limite de minimis, poiché il massimale era stato autonomamente imposto dal legislatore nazionale.
Decreto-legge n. 10 del 2007, art. 1, comma 8, convertito dalla legge n. 46 del 2007
Sono esclusi dal cumulo per il computo dell'importo massimo fissato per l'applicazione della regola de minimis gli aiuti autorizzati dalla Commissione Europea o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente.
L'esclusione riguarda aiuti concessi in misura superiore al massimale de minimis e non il credito controverso, il cui importo massimo era già stato legislativamente fissato in misura corrispondente al limite de minimis.
Art. 384 c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando una norma nazionale richiama espressamente la regola de minimis, il relativo massimale costituisce normalmente il limite massimo del beneficio, anche se l'agevolazione riguarda l'occupazione.
- La qualificazione dell'agevolazione come misura a favore dei lavoratori o dell'occupazione non esclude automaticamente l'applicazione del limite de minimis: occorre verificare la disciplina nazionale istitutiva del beneficio.
- Un regolamento europeo successivo o speciale sugli aiuti all'occupazione non può essere utilizzato per superare un tetto massimo imposto direttamente dalla legge nazionale, salvo che la normativa nazionale o europea preveda espressamente una diversa disciplina.
- Nel calcolo del limite devono essere considerati anche eventuali altri aiuti cumulabili, secondo le regole applicabili nel periodo di fruizione; il superamento del massimale può legittimare il recupero dell'eccedenza o dell'intero beneficio secondo la disciplina concreta.
- Le disposizioni che escludono determinati aiuti dal cumulo de minimis operano solo se l'aiuto rientra effettivamente nelle categorie previste e se la relativa normativa consente una concessione oltre il massimale.
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