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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40978/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto intercorso tra un'azienda sanitaria regionale e una professionista formalmente inquadrata come collaboratrice coordinata e continuativa dal settembre 2007 al febbraio 2014 presso un'unità operativa di neuropsichiatria infantile e riabilitazione dell'età evolutiva. In primo grado era stata accertata la natura subordinata del rapporto, ma erano state rigettate sia la domanda di conversione a tempo indeterminato sia quella di differenze retributive. In appello la decisione era stata parzialmente riformata: la Corte territoriale ha confermato la subordinazione, rilevando che il rapporto era stato instaurato senza i presupposti richiesti dall'art. 7 d.lgs. 165/2001 per ricorrere a una co.co.co. e che la lavoratrice era stata inserita stabilmente nell'organizzazione del reparto, sottoposta al potere direttivo e gerarchico e adibita alle attività ordinarie; ha poi riconosciuto il diritto al trattamento retributivo ex art. 2126 c.c. per il periodo di effettiva esecuzione del rapporto, ma non risulta che abbia accolto anche la domanda di regolarizzazione previdenziale. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione degli artt. 7 e 36 d.lgs. 165/2001, art. 2222 c.c. e art. 110, comma 6, l. 267/2000, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso la temporaneità dell'incarico e ignorato la specifica progettualità del rapporto; violazione degli artt. 2126 e 2697 c.c., deducendo che la controparte non aveva provato la nullità del contratto né lo svolgimento di mansioni dirigenziali di psicologa; omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., con riferimento alla pretesa insussistenza degli indici della subordinazione. La controparte ha resistito e proposto ricorso incidentale, lamentando da un lato la mancata condanna alla ricostruzione e regolarizzazione della posizione previdenziale oltre alle differenze retributive, dall'altro il regolamento delle spese. In Cassazione il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile perché le censure miravano in realtà a contestare l'accertamento di fatto sulla subordinazione e sull'applicazione dell'art. 2126 c.c.; il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché tardivo e dipendente dall'impugnazione principale. La Corte ha inoltre condannato l'azienda sanitaria alle spese e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato nei suoi confronti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'azienda sanitaria e inefficace il ricorso incidentale della lavoratrice. Ha confermato, in via processuale, l'impostazione della Corte d'appello che aveva riconosciuto la natura subordinata di fatto del rapporto e il diritto alla retribuzione ex art. 2126 c.c. per il periodo lavorato. Le doglianze dell'ente sono state ritenute inammissibili perché dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti, non consentita in sede di legittimità; il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è stato reputato comunque non proponibile nei termini dedotti. Il ricorso incidentale, essendo tardivo e dipendente dal principale, è stato travolto dalla declaratoria di inammissibilità di quest'ultimo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente principale, con ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. n. 165/2001

    La Corte richiama la norma per ribadire che il ricorso a collaborazioni esterne da parte della pubblica amministrazione richiede i presupposti legali; la loro assenza può concorrere a far emergere l'instaurazione di fatto di un rapporto subordinato.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    È evocato tra le norme asseritamente violate nel ricorso principale, ma la Corte non ne accoglie la censura perché volta a rimettere in discussione l'accertamento di fatto.

  • art. 2222 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente principale per sostenere la natura autonoma del rapporto; la Corte osserva però che la qualificazione dipende dagli indici concreti di subordinazione accertati dal giudice di merito.

  • art. 110, comma 6, l. n. 267/2000

    Invocato nel primo motivo del ricorso principale, senza che la Corte ne ricavi conseguenze favorevoli alla ricorrente, poiché la doglianza è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 2126 c.c.

    Il rapporto di lavoro subordinato di fatto, instaurato da un ente pubblico non economico e affetto da nullità per mancanza dei presupposti di legge, rientra nell'ambito di applicazione della norma, con diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il periodo di effettiva esecuzione.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla prova è stata dichiarata inammissibile perché mirava a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La Corte ribadisce che non può essere utilizzato per mascherare una critica all'accertamento di fatto come violazione di legge.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio è denunciabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta lamentare l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 348-ter comma 5 c.p.c.

    Nei giudizi di appello soggetti alla riforma del 2012, la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. è soggetta alle restrizioni previste dalla norma, con onere di indicare le diverse rationes decidendi delle sentenze di primo e secondo grado.

  • art. 334 comma 2 c.p.c.

    Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

  • art. 325 comma 2 c.p.c.

    È richiamato per individuare la tardività del ricorso incidentale rispetto al termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza.

  • art. 327 comma 1 c.p.c.

    È richiamato come termine ultimo di impugnazione, rilevante ai fini della tardività del ricorso incidentale.

  • art. 371 comma 2 c.p.c.

    La Corte precisa che il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale non salva il ricorso incidentale tardivo se quello principale è inammissibile.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la loro imputazione è posta a carico della ricorrente principale, unica soccombente rilevante in ragione della sorte dell'incidentale.

  • art. 336 c.p.c.

    È evocato per sostenere che la riforma della sentenza avrebbe dovuto incidere anche sulle spese dei gradi di merito, ma la censura incidentale non viene esaminata per inefficacia del ricorso.

  • d.m. n. 55/2014

    Richiamato in tema di liquidazione delle spese, senza esame nel merito per l'inefficacia del ricorso incidentale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti della ricorrente principale, se dovuto.

  • art. 83 d.l. n. 18/2020

    È richiamato per la sospensione dei termini processuali rilevante nel calcolo della tempestività dell'impugnazione incidentale.

  • art. 36 d.l. n. 23/2020

    È richiamato, insieme all'art. 83 d.l. n. 18/2020, per la sospensione dei termini processuali durante l'emergenza sanitaria.

Massime di principio

  • Ai fini della qualificazione di un rapporto instaurato con una pubblica amministrazione, non conta la sola denominazione formale del contratto, ma il concreto inserimento del prestatore nell'organizzazione dell'ente, l'adibizione a compiti istituzionali e la soggezione al potere direttivo e di controllo.
  • La subordinazione può essere desunta da una pluralità di indici sintomatici valutati complessivamente; il relativo apprezzamento è accertamento di fatto non censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione delle prove: la deduzione di violazione di legge è inammissibile quando mira, in realtà, a contestare l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o per la richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Il rapporto di fatto subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, anche se nullo per violazione di norme imperative o per difetto di regolare instaurazione, può ricadere nell'art. 2126 c.c., con diritto del lavoratore al trattamento economico per il periodo di effettiva prestazione.
  • Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile; in tal caso la soccombenza processuale resta ascrivibile alla parte che ha proposto il ricorso principale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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