Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5874/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Della Rocca era sottoposto all'indagine per il reato di cui all'art. 338 c.p. per minacce e invettive rivolte al Sindaco e a un Consigliere di Gallipoli, a seguito del diniego all'assegnazione di un alloggio popolare. Il GIP aveva disposto il divieto di avvicinamento alle persone offese (art. 283-ter c.p.p.), misura poi aggravata dal Tribunale di Lecce, su appello del PM, sostituendola con gli arresti domiciliari. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione denunciando: carenza di motivazione, travisamento del fatto ed erronea applicazione di legge (inquadrando il proprio comportamento come diritto legittimo o stato di necessità); presunte interferenze e pressioni politiche del Sindaco; mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità e assenza di pericolo di reiterazione grazie a comportamento collaborativo e adesione a un percorso terapeutico; inadeguatezza della misura e mancata valutazione della credibilità delle persone offese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte mirassero a una diversa valutazione dei fatti e degli elementi indiziari, materie non sindacabili in sede di legittimità salvo vizio di legge o manifesta illogicità motivazionale, vizi che non sono stati riscontrati. Il provvedimento del Tribunale è stato ritenuto adeguatamente motivato: la sostituzione del divieto con gli arresti domiciliari è stata giustificata dalla necessità di proteggere l'intera amministrazione comunale alla luce di precedenti per armi, carichi pendenti per rissa aggravata e minaccia e dalla condotta ripetuta e plateale dell'indagato. I motivi relativi alla collaborazione e al programma terapeutico sono stati giudicati generici e privi di concreti riscontri. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 338 cod. pen.

    reato contestato: minaccia aggravata e invettive verso pubblici ufficiali

    La norma definisce il fatto per cui l'indagato è chiamato a rispondere; la Corte non sindaca il fatto ma verifica che vi sia gravità indiziaria sufficiente per la misura cautelare

  • art. 283-ter cod. proc. pen.

    divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese

    Misura originariamente adottata dal GIP; il Tribunale l'ha sostituita con arresti domiciliari ritenendola insufficiente a garantire la tutela dell'amministrazione comunale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    conseguenze della inammissibilità

    Norma che legittima la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    adempimenti a carico della cancelleria

    Rinvio formale agli adempimenti esecutivi disposti dalla Corte a seguito della decisione

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito ottenere la riconsiderazione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi indiziari salvo che non si denunci la violazione di norme di legge o una manifesta illogicità della motivazione; le doglianze che si risolvono in una mera rivalutazione probatoria sono inammissibili.
  • Per ottenere la sostituzione o la revoca di misure cautelari è necessario fornire elementi concreti e specifici che provino l'assenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, necessità di tutela), non semplici enunciazioni generiche di collaborazione o di partecipazione a percorsi terapeutici.
  • La contestazione della credibilità delle persone offese in sede di impugnazione richiede un confronto critico e argomentato con il provvedimento impugnato: occorre indicare incongruenze precise e produrre elementi idonei a far emergere l'irrilevanza o l'inattendibilità delle dichiarazioni.
  • Quando il giudice di merito motiva la scelta della misura cautelare facendo riferimento a precedenti penali, a carichi pendenti e ad elementi di ripetitività della condotta, la misura sarà ritenuta adeguata salvo che non si dimostri l'irrimediabile vizio logico-giuridico nella motivazione.
  • Un ricorso manifestamente volto a rivedere il merito delle valutazioni del giudice può essere dichiarato inammissibile e comportare la condanna alle spese e sanzioni economiche a carico del ricorrente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.