Cassazione Penale, Sentenza n. 21213/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Allaccio abusivo alla rete idrica della Provincia di Crotone con sottrazione di acqua, contestato come furto aggravato ai sensi dell'art. 624 cod. pen. e dell'art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto su cose esposte alla pubblica fede). In appello la Corte territoriale aveva riconosciuto l'equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti e rideterminato la pena. In cassazione Manetta deduceva, tra l'altro, l'assenza della condizione di procedibilità in ragione della mutata disciplina (d.lgs. n.150/2022) e della successiva revoca della costituzione di parte civile da parte della Provincia; lamentava inoltre il mancato riconoscimento prevalente delle attenuanti generiche. Passalaqua deduceva in cassazione che la condotta fosse sostanzialmente un illecito amministrativo ai sensi dell'art. 23 d.lgs. n.152/1999, e criticava la quantificazione della pena e la motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo proposto da Luigi Manetta ritenendo che, in seguito al d.lgs. n.150/2022 (che ha reso il reato procedibile a querela), la revoca della costituzione di parte civile da parte della Provincia (atto unico espressivo della volontà punitiva) integri remissione di querela; ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di Manetta per mancata condizione di procedibilità e l'impossibilità di proseguire l'azione penale. Il ricorso di Antonio Passalaqua è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione dell'assorbimento nell'illecito amministrativo, non sindacabile la valutazione sul discostamento dal minimo edittale e generica la censura sulla motivazione. Passalaqua è condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022
Ha reso procedibili a querela talune fattispecie, tra cui il furto previsto dall'art. 624 cod. pen. nella forma aggravata su cose esposte alla pubblica fede; la Cassazione ha ritenuto che, quando la querela sia stata in precedenza rappresentata dalla costituzione di parte civile, la revoca di tale costituzione equivale a remissione di querela, interrompendo la condizione di procedibilità
art. 624 cod. pen.
Norma che disciplina il delitto di furto; utilizzata dalla Corte per inquadrare la condotta di allaccio abusivo e sottrazione di acqua quando questa avviene tramite una fornitura onerosa
art. 625 cod. pen., nn. 2 e 7
Aggravanti richiamate (violenza sulle cose e reato commesso su cose esposte alla pubblica fede) ritenute nel caso concrete aggravanti che la Corte di appello ha poi bilanciato con attenuanti generiche
art. 23 d.lgs. n. 152 del 11 maggio 1999
Norma che punisce violazioni in materia di tutela delle acque; la giurisprudenza distingue tra acque 'pubbliche' destinate a libera fruizione (potenzialmente illecito amministrativo) e acque erogate tramite servizio di fornitura oneroso (in tale ipotesi integra furto), e la Cassazione ha ritenuto applicabile al caso la fattispecie penale
art. 133 cod. pen.
Riferito nelle censure relative alla determinazione della pena e al riconoscimento delle circostanze attenuanti; la Corte di cassazione non ha ritenuto necessario intervenire sulla valutazione concreta del giudice di merito quando adeguatamente motivata
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche richiamata dalle parti; la Corte territoriale aveva bilanciato le attenuanti con le aggravanti per adeguare la pena al disvalore concreto del fatto
art. 606 c.p.p.
Norme sulle ipotesi di motivi di ricorso in cassazione (lett. b), c), e) ) invocate dalle parti; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla procedibilità e inammissibile quello di Passalaqua per genericità o manifesta infondatezza
art. 616 c.p.p.
Norma autorizzante la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile; applicata per la condanna di Passalaqua al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamata per i limiti nella enunciazione dei motivi in cassazione; la Corte osserva che i motivi devono essere specifici e nel caso alcune censure sono state ritenute generiche e quindi inammissibili
Massime di principio
- Se una fattispecie diventa procedibile a querela per effetto di una riforma legislativa, la costituzione di parte civile fatta prima della riforma può equivalere alla querela, ma se tale costituzione viene revocata durante il processo la revoca è considerata remissione di querela e impedisce la prosecuzione dell'azione penale
- La qualificazione della condotta come reato penale o come illecito amministrativo dipende dalla natura dell'acqua sottratta: prelievo da servizi di fornitura onerosi (allacci abusivi) tende ad integrare il furto aggravato, mentre il prelievo di acque destinate alla libera fruizione può ricadere nell'ambito amministrativo
- Le valutazioni sul diverso apprezzamento delle circostanze attenuanti e aggravanti e la conseguente determinazione della pena effettuate dal giudice di merito non sono facilmente sindacabili in cassazione se la motivazione appare congrua e dettagliata
- I motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e confutare point by point la motivazione della corte di merito: censure generiche o riproposizioni non supportate da argomentazioni specifiche risultano inammissibili
- La parte che propone ricorso manifestamente infondato o generico può essere condannata alle spese e a sanzioni (contributo alla Cassa delle Ammende)
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