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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30977/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto di competenza negativo sollevato ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen. in relazione alla richiesta di rettifica dell'iscrizione della recidiva nel casellario giudiziale di Abdellatif Bouyarhaibi. Il GIP di Roma aveva emesso provvedimento (12/01/2023) disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Alessandria, ritenendo che la recidiva derivasse da una pena irrogata con sentenza di patteggiamento del Tribunale di Alessandria (28/01/2010). Il Tribunale di Alessandria, investito della competenza sull'istanza di rettifica, sollevava conflitto osservando che, essendo il condannato nato all'estero (Marocco), la competenza per le questioni sul casellario giudiziale deve essere determinata conformemente all'art. 40, comma 1, d.P.R. n. 312/2002, che attribuisce tali questioni al Tribunale di Roma, con poteri funzionali e derogatori rispetto al giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte ha accertato la sussistenza del conflitto negativo di competenza e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma. La Corte ha ritenuto prevalente la disciplina speciale dell'art. 40 d.P.R. n. 312/2002, che attribuisce al Tribunale di Roma la risoluzione delle questioni relative alle iscrizioni nel casellario giudiziale per le persone nate all'estero, configurandosi come competenza funzionale e inderogabile anche rispetto alla competenza del giudice dell'esecuzione pur quando l'iscrizione derivi da una sentenza irrevocabile di altro Tribunale.

Norme richiamate

  • art. 30 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il procedimento e la disciplina del conflitto di attribuzioni tra organi giudiziari; qui utilizzata come base per la sollevazione del conflitto di competenza negativo.

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla rettifica dell'iscrizione della recidiva nel casellario giudiziale; la questione concreta verteva sulla possibilità di rettifica dell'iscrizione di recidiva ai sensi di tale disposizione.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato per indicare la modalità (patteggiamento) con cui era stata inflitta la pena che aveva prodotto l'iscrizione della recidiva; non modifica la competenza speciale attribuita dall'art. 40 DPR 312/2002.

  • art. 40, comma 1, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 312

    «Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'articolo 666, del codice di procedura penale, il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione o il certificato, o il Tribunale di Roma, per le persone nate all'estero, o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato»

    Prevede una competenza speciale, funzionale e inderogabile del Tribunale del luogo di nascita o, per le persone nate all'estero, del Tribunale di Roma, per le questioni attinenti al casellario giudiziale; tale competenza prevale sulla competenza del giudice dell'esecuzione quando rilevano iscrizioni/certificati del casellario.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento procedurale per le forme del procedimento davanti al Tribunale che decide sulle questioni del casellario (composizione monocratica).

Massime di principio

  • Per le questioni relative a iscrizioni e certificati del casellario giudiziale, verificare sempre il luogo di nascita del soggetto: se nato all'estero, la competenza spetta al Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 40 d.P.R. n. 312/2002, anche se l'iscrizione deriva da una sentenza irrevocabile emessa da altro Tribunale.
  • L'art. 40 d.P.R. n. 312/2002 crea una competenza "funzionale" e "inderogabile": la sua disciplina speciale prevale sulla competenza ordinaria del giudice dell'esecuzione nelle materie del casellario.
  • In caso di contrasto tra giudici (conflitto negativo), il rimedio procedurale è la sollevazione del conflitto ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen.; la Corte di Cassazione decide quale organo sia competente.
  • La circostanza che l'iscrizione derivi da una sentenza di patteggiamento o da una decisione irrevocabile del giudice dell'esecuzione non esclude l'applicazione della regola speciale di competenza prevista dall'art. 40 quando ricorrono i presupposti (es. nascita all'estero).
  • I giudici devono controllare d'ufficio la competenza in materia di casellario giudiziale, poiché la competenza speciale dell'art. 40 è rilevabile anche autonomamente e può incidere sull'indirizzo procedurale da adottare.

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