Cassazione Penale, Ordinanza n. 05641/2025 del 11/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Pavia del 1 luglio 2024 che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 13 gennaio 2020. In concreto, la revoca era stata ritenuta conseguenza della commissione, nel quinquennio, di un nuovo reato di furto aggravato commesso il 9 ottobre 2023 e accertato con sentenza del Tribunale di Pavia del 10 ottobre 2023, divenuta irrevocabile il 28 ottobre 2023, pronunciata nelle forme del patteggiamento. Con il ricorso si sosteneva, da un lato, che la successiva condanna a mezzo decreto penale non potesse costituire titolo per la revoca e, dall'altro, che la sentenza di applicazione della pena non potesse essere utilizzata perché priva di un vero accertamento di responsabilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Ha osservato che la revoca della sospensione condizionale non era stata disposta per effetto del decreto penale successivo, ma per la commissione del nuovo reato nel quinquennio, già accertato con sentenza irrevocabile. Ha inoltre richiamato il principio consolidato secondo cui la sentenza di patteggiamento è equiparata a una sentenza di condanna e costituisce titolo idoneo per la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1 c.p. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 168, comma 1, n. 1 c.p.
La commissione di un nuovo reato nel quinquennio, accertato con sentenza irrevocabile, integra titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena; la sentenza di patteggiamento è equiparata a sentenza di condanna e quindi è idonea a tal fine.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena può essere disposta quando, nel quinquennio, il beneficiario commette un nuovo reato poi accertato con decisione irrevocabile.
- Ai fini della revoca ex art. 168, comma 1, n. 1 c.p., la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è idonea, perché equiparata dalla legge a una sentenza di condanna.
- È manifestamente infondato il ricorso che censuri una revoca fondata non sul titolo successivamente intervenuto in sé, ma sull'accertamento del nuovo reato commesso nel periodo rilevante.
- L'assenza di un ordinario accertamento dibattimentale non impedisce, di per sé, di utilizzare la sentenza di patteggiamento come presupposto per effetti penali conseguenti previsti dalla legge.
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