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Sentenza

Sentenza n. 1571/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che riconosceva alla ricorrente somme dovute a titolo di Carta Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 645 del 19 giugno 2024. Nelle more del giudizio, e dopo la proposizione del ricorso e la fissazione dell’udienza camerale, il Ministero ha corrisposto l’importo dovuto a titolo di Carta Docente. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento dell’importo dovuto. Ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, poiché il pagamento era intervenuto dopo la notifica del ricorso introduttivo. Le spese sono state distratte in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, viene integralmente soddisfatta la pretesa fatta valere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel titolo giudiziale, viene meno l’oggetto della controversia e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la regolazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso sulla domanda al momento dell’adozione della decisione.
  • Se l’amministrazione adempie al titolo giudiziale soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza, la stessa può essere condannata alle spese del giudizio, anche se la causa si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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