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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26890/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Apetino impugnava la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna del Tribunale di Teramo per tentato furto aggravato di generi alimentari (con esclusione dell'aggravante della destrezza e ritenuta invece l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede). La pena inflitta era di 4 mesi di reclusione e 200 euro di multa. Il ricorso in Cassazione prospettava quattro censure: 1) nullità per omessa o inesatta notifica dell'avviso di conclusione delle indagini al difensore domiciliatario (errore nel nome di battesimo dell'avvocato cui sarebbe stata effettuata la notifica); 2) travisamento della prova e che la condotta fosse da ritenersi desistenza volontaria essendosi l'imputato spontaneamente restituito la merce alle casse; 3) illogicità della motivazione circa l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede nonostante la vigilanza avesse seguito l'azione; 4) erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura fosse generica e inconcludente: si è trattato al più di un refuso nel nome di battesimo del difensore, con identità di domicilio e cognome, e non di una notifica inidonea a determinare la conoscenza dell'atto; ha richiamato il principio secondo cui la nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. sussiste solo se la notifica è omessa o inidonea a determinare la conoscenza, mentre le violazioni formali possono essere sanate ex art. 184 c.p.p. Sul secondo motivo la Corte ha escluso la desistenza volontaria perché la cessazione dell'azione fu determinata dall'intervento del personale di vigilanza (fattore esterno), non da una libera volontà dell'autore; la censura era inoltre un'impropria rivalutazione delle prove. Sul terzo motivo è stato affermato che l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede non si esclude automaticamente per la presenza di sistemi di controllo o sorveglianza occasionale: è necessaria una custodia diretta, continua e specificamente efficace a impedire la sottrazione. Sul quarto motivo il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis è giustificato dalla abitualità della condotta e dai numerosi precedenti per reati analoghi, che incidono sulla valutazione della gravità e del grado di colpevolezza. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Riferimento all'elezione di domicilio presso il difensore; la Corte valuta che il domicilio indicato era effettivamente coincidente e che un refuso nel nome di battesimo non ha comportato inidoneità della notifica

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Nullità assoluta della notificazione sussiste solo se l'atto non è stato notificato o è inidoneo a farne conoscere il contenuto; violazioni formali non sempre determinano questa nullità

  • art. 184 cod. proc. pen.

    Previsione della sanatoria per violazioni formali delle modalità di esecuzione delle notificazioni quando l'atto sia comunque idoneo a raggiungere lo scopo

  • art. 56 cod. pen.

    Norma sul tentativo: la Cassazione richiama che la desistenza rileva solo se la cessazione dell'azione sia frutto di volontà dell'agente e non di fattori esterni che impediscono la consumazione

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità: non riconosciuta in presenza di abitualità e numerosi precedenti per reati analoghi, che incidono sulla valutazione complessiva della gravità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede, tra l'altro, la condanna alle spese per il ricorso inammissibile e la possibilità di irrogare una somma a favore della cassa delle ammende quando sussistano profili di colpa nella proposizione del ricorso

Massime di principio

  • Una notifica contenente errori formali (es. refuso nel nome del difensore) non determina automaticamente la nullità assoluta se il domicilio e il cognome coincidono e l'atto è idoneo a raggiungere lo scopo: valutare sempre l'effettiva inidoneità a far conoscere l'atto
  • La desistenza volontaria esclude la punibilità solo se la rinuncia o la riparazione è il risultato di una libera determinazione dell'autore; la cessazione dovuta a intervento di terzi non integra la desistenza
  • L'aggravante per esposizione a pubblica fede non viene esclusa dalla mera presenza di sistemi di sorveglianza o dalla osservazione saltuaria del personale: è necessario dimostrare una custodia diretta, continua e specificamente efficace a impedire la sottrazione
  • L'applicabilità dell'art. 131-bis (particolare tenuità) va valutata concretamente tenendo conto dei precedenti e della gravità complessiva; la recidiva o l'abitualità possono escludere la causa di non punibilità
  • Motivi di ricorso generici, confusi o consistenti in mera rivalutazione delle prove sono frequentemente ritenuti inammissibili dalla Cassazione
  • In caso di ricorso inammissibile la parte che lo propone può essere condannata al pagamento delle spese e a una somma a titolo di ammenda se emergono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione

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