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Sentenza

Sentenza n. 998/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 54/2025 emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, nel procedimento avente R.G. n. 801/2024, pubblicata il 11.11.2025 e notificata in data 12.11.2025, non appellata e passata in giudicato il 12.12.2025;

Giustizia amministrativa202600404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme spettanti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrici da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, n. 54/2025, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il loro diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e disposta la corresponsione delle somme relative agli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all'amministrazione, ma il giudicato non era stato eseguito. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. L'USR si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo non era stato eseguito e che l'amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato all'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per l'eventuale perdurante inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero dell'Istruzione e del Merito, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre l'esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il ricorso per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico riconosciuto alle ricorrenti dal giudicato del giudice del lavoro.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria dell'amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • L'amministrazione che non esegue una sentenza passata in giudicato e non deduce specifiche ragioni ostative è inottemperante e deve essere condannata a dare integrale esecuzione al titolo, salvo le somme già corrisposte.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • La condanna pecuniaria dell'amministrazione contenuta in un giudicato deve essere eseguita anche mediante l'adozione degli atti contabili, finanziari e organizzativi necessari al pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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