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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04341/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF emesso nei confronti di un socio al 50% di una società a responsabilità limitata, dopo che all’esito di un precedente accertamento societario l’Ufficio aveva contestato alla società maggiori ricavi fondati su movimentazioni bancarie non giustificate e, conseguentemente, aveva ritenuto distribuiti ai soci gli utili extracontabili in ragione della ristretta base sociale. Il contribuente ha impugnato l’avviso sostenendo: 1) che la CTR avrebbe illegittimamente desunto la distribuzione degli utili attraverso una doppia presunzione, violando l’art. 2727 c.c., e che dalla mera ristretta base sociale non potessero ricavarsi né un controllo reciproco né un onere di conoscenza degli affari sociali; 2) che la presunzione di distribuzione non poteva fondarsi solo sulla ristretta base sociale senza autonoma motivazione, con violazione dell’art. 53 Cost. e degli artt. 32 e 38 d.P.R. 600/1973; 3) che l’accertamento fosse illegittimo perché fondato sulla definitività dell’accertamento societario, notificato al curatore speciale della società e non ai soci, con conseguente violazione del contraddittorio e dei principi costituzionali di difesa e giusto processo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando che, nelle società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, salva la prova contraria del contribuente. Ha precisato che non si tratta di un divieto di doppie presunzioni, poiché il fatto noto è la ristretta base sociale e il vincolo di reciproco controllo tra i soci, mentre la sussistenza di utili extracontabili costituisce il presupposto dell’accertamento della concreta percezione da parte del socio. La CTR aveva correttamente applicato tali principi e aveva motivatamente escluso che il contribuente avesse provato la propria estraneità alla gestione o la mancata distribuzione degli utili. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo, proposto per la prima volta in cassazione e non risultante essere stato devoluto nei gradi di merito; la Corte ha richiamato il principio per cui, nel processo tributario, le nullità dell’atto impositivo non dedotte tempestivamente non possono essere fatte valere per la prima volta in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2727 c.c.

    La Corte esclude che nel caso vi sia una vera e propria doppia presunzione vietata; la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è costruita sulla ristretta base sociale e sul reciproco controllo tra soci, e può essere vinta con prova contraria.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura, ma la Corte non ravvisa violazione, ritenendo legittimo l’accertamento presuntivo nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • artt. 32 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamati dal ricorrente per contestare la motivazione dell’accertamento, ma ritenuti non violati alla luce della legittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.

  • artt. 3, 24, 111 Cost.

    Invocati in relazione alla dedotta violazione del contraddittorio, ma la censura è dichiarata inammissibile perché nuova in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale utilizzato per veicolare i motivi di violazione di legge dedotti dal ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle società a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima una presunzione semplice di distribuzione ai soci, proporzionalmente alle quote di partecipazione e nel medesimo esercizio, salvo prova contraria.
  • La presunzione di attribuzione degli utili extracontabili ai soci non integra un divieto di doppie presunzioni: il fatto noto può essere a sua volta ricavato presuntivamente, purché il ragionamento inferenziale sia sorretto da gravità, precisione e concordanza.
  • Il socio può vincere la presunzione dimostrando la propria estraneità alla gestione societaria oppure provando che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti dalla società e non distribuiti.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e del ragionamento decisorio del giudice di merito.
  • Nel processo tributario le questioni di nullità o invalidità dell’atto impositivo non dedotte nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; la parte che invochi una questione nuova deve indicare specificamente dove l’abbia già proposta nei precedenti gradi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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