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Sentenza

Sentenza n. 2670/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del 24 aprile 2025, notificato il 6 maggio 2025, chiedendone l’annullamento e l’accertamento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il testo non espone specifiche censure di legittimità articolate nel ricorso. Nel corso del giudizio, la Questura ha revocato in autotutela il diniego con provvedimento del 9 luglio 2025; il ricorrente ha dichiarato che tale revoca aveva soddisfatto la pretesa. È stato inoltre proposto reclamo contro il decreto della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato che aveva dichiarato inammissibile la relativa istanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda principale, poiché il diniego impugnato era stato revocato in autotutela e la pretesa del ricorrente risultava soddisfatta. Ha respinto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: il ricorrente non aveva depositato nel termine assegnato la prova dell’invio e della ricezione, da parte dell’autorità consolare competente, della richiesta di certificazione dei redditi prodotti all’estero. Aveva reiterato un file contenente soltanto il messaggio di partenza, già ritenuto privo di valore probatorio; pur avendo la ricevuta di consegna dal 24 luglio 2025, l’aveva depositata solo il 4 novembre 2025, oltre il termine assegnato con decreto del 15 settembre 2025. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    la controversia possa essere decisa con sentenza in forma semplificata ai sensi degli articoli 60 e 74 cpa, essendo cessata la materia del contendere, essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, non essendovi necessità di istruttoria, ed essendo stato dato avviso alle parti circa la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

    La sentenza semplificata può definire la controversia quando sono rispettate le condizioni indicate dal giudice: cessazione della materia del contendere, decorso di almeno venti giorni dall’ultima notificazione, assenza di necessità istruttorie e avviso alle parti.

  • art. 74 c.p.a.

    la controversia possa essere decisa con sentenza in forma semplificata ai sensi degli articoli 60 e 74 cpa, essendo cessata la materia del contendere, essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, non essendovi necessità di istruttoria, ed essendo stato dato avviso alle parti circa la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

    La decisione in forma semplificata è ritenuta ammissibile, nel caso concreto, in presenza dei presupposti processuali indicati e della cessazione della materia del contendere.

  • art. 15 d.P.R. 115/2002

    tanto, in base alla considerazione che i termini assegnati dal giudice sono perentori e il ricorrente fin dal 24 luglio 2025 era in possesso della ricevuta di consegna che ha depositato in giudizio solamente in data 4 novembre 2025, anziché nel termine assegnatogli con decreto della Commissione n. 131 del 15 settembre 2025;

    Nel procedimento relativo all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il mancato deposito nel termine assegnato della prova richiesta giustifica la conferma dell’inammissibilità, poiché i termini assegnati dal giudice sono perentori.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione revoca in autotutela l’atto impugnato e la pretesa sostanziale del ricorrente risulta soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • Il termine assegnato per integrare la documentazione necessaria all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è perentorio; il deposito della prova richiesta dopo la scadenza non sana l’omissione tempestiva.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

Testo integrale

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