Sentenza n. 6908/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, fondato su una condanna penale per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. e su un giudizio complessivo di pericolosità sociale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero aveva impugnato il diniego della Questura di Napoli al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Il diniego era stato motivato dalla condanna, divenuta esecutiva mediante decreto penale, alla multa di 6.400 euro per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ai sensi dell’art. 474 c.p., e per ricettazione, ai sensi dell’art. 648 c.p. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo la condanna per l’art. 474 c.p. automaticamente ostativa al rilascio e al rinnovo del titolo di soggiorno. In appello, l’interessato ha sostenuto che l’art. 4 del testo unico immigrazione avrebbe richiesto una condanna definitiva e non un mero deferimento all’autorità giudiziaria, invocando la presunzione di innocenza di cui all’art. 27 Cost. Ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2023, deducendo la necessità di una verifica concreta della pericolosità sociale, e ha contestato l’assenza di elementi dai quali desumere l’attualità della propria pericolosità, evidenziando di avere sempre tratto sostentamento da attività lecite.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto ostativa la condanna per uno dei reati contestati, richiamando l’art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. 286/1998, secondo cui la condanna con provvedimento irrevocabile per i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. comporta la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione con accompagnamento alla frontiera. Il Collegio ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, il diniego non era fondato esclusivamente sul precedente penale, ancorché ostativo, ma anche su un giudizio complessivo di pericolosità sociale espresso dall’Amministrazione. Tale valutazione è stata ritenuta coerente con il quadro normativo vigente e adeguatamente motivata. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata. Le spese del grado sono state compensate, in considerazione dei giusti motivi individuati anche nella limitata entità delle difese scritte dell’Amministrazione, non comparsa in udienza.
Norme richiamate
art. 26, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998
La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
La condanna irrevocabile per il reato di cui all’art. 474 c.p. costituisce causa ostativa rilevante ai fini della permanenza dello straniero e giustifica il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno; nel caso concreto, tale rilievo è stato accompagnato da una valutazione complessiva di pericolosità sociale.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
È richiamato nel quadro normativo relativo alle condanne ostative al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, secondo la ricostruzione posta a fondamento della decisione di primo grado e dell’appello.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
È richiamato quale disposizione rilevante per il diniego o rinnovo del permesso di soggiorno in presenza di cause ostative e di valutazioni relative alla pericolosità sociale.
art. 474 c.p.
La condanna irrevocabile per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi rientra tra quelle cui l’art. 26, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998 ricollega effetti ostativi particolarmente incisivi sul titolo di soggiorno.
art. 648 c.p.
La condanna per ricettazione è uno dei precedenti penali valutati nel procedimento di rinnovo, insieme alla condanna per l’art. 474 c.p.
art. 27 Cost.
È stato invocato dall’appellante in relazione alla presunzione di innocenza, ma il motivo non è stato accolto.
sentenza Corte costituzionale n. 88 del 2023
È stata richiamata dall’appellante per sostenere la necessità di una verifica concreta della pericolosità sociale in presenza di determinate condanne; il Consiglio di Stato ha comunque ritenuto legittimo il diniego nel caso concreto, poiché fondato anche su un giudizio complessivo di pericolosità sociale adeguatamente motivato.
Massime di principio
- La condanna irrevocabile per il reato di cui all’art. 474 c.p. costituisce, ai sensi dell’art. 26, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998, un elemento ostativo alla permanenza dello straniero e può fondare il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.
- Il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno può essere legittimamente fondato non soltanto sulla causa ostativa derivante dalla condanna penale, ma anche su un autonomo e complessivo giudizio di pericolosità sociale, purché tale valutazione sia coerente con il quadro normativo e adeguatamente motivata.
- Quando il provvedimento amministrativo valorizza una condanna penale ostativa e, al contempo, espone una valutazione complessiva di pericolosità sociale, la legittimità del diniego può essere sostenuta sulla base della motivazione complessiva dell’atto, senza che il precedente penale costituisca l’unico fondamento della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 set 2026Sentenza n. 6928/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 16 set 2026Sentenza n. 2534/2026 - Catania, Sezione 2
- Sentenza · 16 set 2026Sentenza n. 2535/2026 - Catania, Sezione 2
- Sentenza · 16 set 2026Sentenza n. 2536/2026 - Catania, Sezione 2
- Sentenza · 16 set 2026Sentenza n. 2537/2026 - Catania, Sezione 2
- Sentenza · 16 set 2026Sentenza n. 2538/2026 - Catania, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →