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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28556/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva rideterminato induttivamente un maggior reddito di impresa, con riflessi IRPEF e IRAP. Il contribuente aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso, ma il deposito telematico dell'appello era avvenuto un giorno oltre il termine previsto dall'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992. Dinanzi alla CTR era stata quindi proposta istanza di rimessione in termini, fondata sul dedotto malfunzionamento del sistema PTT l'ultimo giorno utile. La CTR aveva però dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo: 1) l'istanza di rimessione in termini tardiva, perché presentata solo il giorno prima dell'udienza; 2) l'istanza non adeguatamente documentata; 3) tardivo il deposito della documentazione richiesta con ordinanza interlocutoria, sia perché avvenuto oltre il termine assegnato dal collegio, qualificato come perentorio, sia perché effettuato oltre il termine dell'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto la violazione degli artt. 152, 153, comma 2, 294, comma 2, e 116 c.p.c., nonché dell'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che il termine assegnato per il deposito dell'attestazione di indisponibilità del PTT non poteva essere considerato perentorio in assenza di previsione normativa, che la documentazione era comunque stata prodotta prima dell'udienza e che il documento richiesto dal giudice era indispensabile per decidere sulla rimessione in termini, quindi non soggetto alle preclusioni dell'art. 32. Ha inoltre lamentato omessa pronuncia sui motivi di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza della CTR era sorretta da più rationes decidendi autonome: due relative alla tardività e all'inadeguata documentazione dell'istanza di rimessione in termini, e due relative alla tardività del deposito documentale ordinato dal giudice. Il ricorrente, tuttavia, aveva censurato solo le ragioni riguardanti la perentorietà del termine assegnato e l'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, senza impugnare le prime due rationes, che erano da sole sufficienti a sorreggere la declaratoria di inammissibilità dell'appello. La Corte ha quindi ritenuto definitiva la statuizione non specificamente censurata e ha applicato il principio secondo cui l'omessa impugnazione di una ratio autonoma rende inammissibili le censure contro le altre per difetto di interesse. Il ricorso è stato rigettato in rito con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992

    termine per il deposito dell'appello

    Il deposito telematico dell'appello oltre il termine comporta tardività dell'impugnazione, salvo valida rimessione in termini.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    La rimessione in termini deve essere chiesta senza ritardo, appena la parte abbia consapevolezza della decadenza, e presuppone un fatto ostativo esterno alla volontà della parte e una reazione immediata.

  • art. 294, comma 2, c.p.c.

    È richiamato come norma di coordinamento nel procedimento di rimessione in termini, ma non viene affermata una regola autonoma diversa da quella dell'art. 153, comma 2, c.p.c.

  • art. 116 c.p.c.

    È evocato dal ricorrente per censurare l'omesso esame di documentazione acquisita al processo, ma il motivo non supera il rilievo delle rationes non censurate.

  • art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992

    Il contribuente sosteneva che il documento richiesto dal giudice non fosse soggetto alla preclusione documentale; la Corte non entra nel merito di tale censura, perché il ricorso è già inammissibile per altra autonoma ratio non impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito è fondata su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerne il dispositivo, il ricorrente deve censurarle tutte: l'omessa impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibili le censure dirette contro le altre, per difetto di interesse.
  • Nel procedimento di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., l'istanza deve essere proposta senza ritardo, non appena la parte abbia consapevolezza della decadenza e del fatto ostativo incolpevole.
  • Le memorie depositate nel giudizio di cassazione non possono integrare o ampliare i motivi di ricorso, ma solo chiarirli o illustrarli.
  • La dedotta inutilizzabilità di un documento o la contestazione del termine assegnato dal giudice non giova alla parte se la sentenza impugnata è comunque sorretta da una diversa autonoma ratio non specificamente censurata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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