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Ordinanza

Ordinanza n. 69/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della nota del Sindaco del Comune di Castelplanio, inviata via PEO in data 29.10.2025, con la quale è stato negato il taglio di due tigli pericolosi e pericolanti siti in via Roma n. 57, S.P. 76, confinanti e prospicienti con la proprietà della medesima Sig.ra Brugiaferri; b) nonché, per quanto occorrer possa, di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dalla ricorrente, ove lesivi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 13\2\2026: a) della determina n. 262 del 4.12.2025, a firma del responsabile della III^ u.o. del Comune di Castelplanio, Arch. Lorenzo Cursi, non pubblicata sull’albo pretorio dell’Ente, che ha disposto l’Intervento di potatura di mantenimento per n. 3 tilia platyphyllos (tigli) lungo Via Roma”; b) della relazione tecnica di “Valutazione integrata di stabilità degli alberi” del 8.9.2025, a firma del Dott. Agronomo Riccardo Frontini; c) della determina n. 160 del 31.7.2025, a firma del responsabile della III^ u.o. del Comune di Castelplanio, Arch. Lorenzo Cursi, che ha disposto l’“Affidamento incarico professionale per la verifica di stabilità di n. 3 esemplari di tiglio posti nel comune di Castelplanio lungo la S.P. 76 in località Macine-Impegno di spesa e affidamento al dr. Agronomo Riccardo Frontini di Montemarciano (AN) - decisione a contrarre”; d) nonché, per quanto occorrer possa, di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dalla ricorrente, ove lesivi.

Giustizia amministrativa202600020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del Sindaco che ha negato il taglio di due tigli ritenuti pericolosi e, con motivi aggiunti, determina comunale di potatura, relazione tecnica sulla stabilità degli alberi e determina di affidamento dell'incarico tecnico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota sindacale del 29 ottobre 2025 con cui il Comune ha negato il taglio di due tigli siti lungo Via Roma, confinanti e prospicienti con la sua proprietà. Con motivi aggiunti ha impugnato la determina comunale che ha disposto la potatura di mantenimento di tre tigli, la relazione tecnica di valutazione integrata della stabilità degli alberi e la determina di affidamento dell'incarico professionale per la verifica di stabilità. Dal testo dell'ordinanza non emergono in dettaglio i singoli motivi di legittimità dedotti; risulta soltanto che la ricorrente ha proposto domanda cautelare di sospensione degli atti, prospettando l'esigenza di tutela rispetto alla pericolosità degli alberi. Il Comune ha resistito; la Provincia di Ancona non si è costituita.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, riservando ogni questione di fatto e di diritto alla fase di merito. Quanto al ricorso introduttivo, ha rilevato il dubbio sulla lesività della nota sindacale impugnata e, quindi, l'assenza di un adeguato fumus boni iuris. Quanto ai motivi aggiunti, ha ritenuto che l'Amministrazione abbia esercitato discrezionalità tecnica non affetta, prima facie, da manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti. Ha inoltre escluso il periculum in mora, considerando la relazione tecnica commissionata dal Comune, le indagini fitosanitarie svolte dalla Provincia, l'intervento di potatura già eseguito e le prescrizioni e i futuri monitoraggi indicati nella relazione tecnica, cui il Comune non appare avere ragione di ritenere che non si atterrà. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti cautelari del fumus boni iuris e del pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la dubbia lesività dell'atto impugnato può escludere l'adeguato fumus boni iuris necessario per concedere la sospensione dell'efficacia.
  • Il sindacato cautelare sulle valutazioni tecniche dell'Amministrazione consente la sospensione dell'atto solo quando emergano, almeno prima facie, profili di manifesta irragionevolezza o di travisamento dei fatti.
  • Il pericolo grave e irreparabile può essere escluso quando l'Amministrazione abbia adottato interventi tecnici coerenti con la situazione rappresentata e previsto prescrizioni e monitoraggi futuri idonei a fronteggiare il rischio dedotto.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraTutela cautelare
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareEccesso di potereDifetto di istruttoria

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