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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32456/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura privata autenticata del 29.9.2005 relativa alla cessione di un ramo d'azienda denominato "House Pizza". Il cedente otteneva un decreto ingiuntivo per € 20.000,00, qualificati come ultima tranche del prezzo di cessione; i cessionari proponevano opposizione sostenendo di avere già pagato quella somma in contanti e di avere comunque assolto l'obbligazione. Il tribunale accoglieva l'opposizione ritenendo provato il pagamento tramite testimonianze. In appello, però, la domanda del cedente veniva accolta e l'opposizione rigettata, perché la corte territoriale reputava le deposizioni testimoniali generiche e intrinsecamente inattendibili, anche in ragione della mancanza di chiarimenti su come il denaro fosse stato consegnato e della rilevanza del possesso dell'assegno nelle mani del prenditore. I ricorrenti per cassazione deducevano, con il primo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la corte d'appello avesse valutato in modo aprioristico la verosimiglianza della prova e trascurato circostanze documentali (assegno senza data, sottoscritto da un soggetto estraneo alla cessione, girata ritenuta indebita). Con il secondo motivo denunciavano violazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 132 c.p.c., assumendo che la corte d'appello avesse ignorato le dichiarazioni rese in interrogatorio formale dal creditore e avesse dichiarato lacunose le testimonianze senza aver prima utilizzato i poteri di chiarimento e, se del caso, di rinnovazione della prova testimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo non rispettato l'onere di autosufficienza del ricorso: i ricorrenti non avevano trascritto i capitoli di prova testimoniale e non avevano indicato in modo specifico dove e come i fatti asseritamente decisivi fossero stati oggetto di discussione. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti esposti in motivazione, affermando che il giudice di merito non può reputare lacunosa una testimonianza per mancati chiarimenti su circostanze decisive senza avere previamente esercitato il potere-dovere di porre domande al teste o, se del caso, di rinnovare l'assunzione della prova. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato quale parametro della censura sul modo di valutare le prove, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato quale parametro della censura sulla valutazione dell'attendibilità delle prove testimoniali

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato con riferimento al vizio di motivazione apparente o insufficiente

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per la censura di omesso esame di fatto decisivo

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della doglianza sulla motivazione della sentenza impugnata

  • art. 6 CEDU

    richiamato a sostegno della doglianza sul giusto processo

  • art. 253, comma 1, c.p.c.

    richiamato per affermare il potere-dovere del giudice di porre domande al testimone a chiarimento dei fatti

  • art. 257 c.p.c.

    richiamato come base del potere di richiamare il teste per chiarimenti

  • art. 356 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 257 c.p.c. per la possibilità di rinnovare la prova testimoniale

  • art. 359 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 356 e 257 c.p.c. per la rinnovazione della prova in appello

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie in camera di consiglio

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo, l'esame diretto degli atti è consentito solo se il motivo è ammissibile e il ricorrente ha assolto l'onere di autosufficienza, trascrivendo o comunque indicando in modo specifico gli elementi necessari al controllo.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il ricorrente indichi specificamente il fatto, la sua decisività e il modo in cui esso sia stato oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente affermare che il fatto fosse pacifico.
  • Il giudice di merito, nell'assunzione della prova testimoniale, non è un mero spettatore: ha il potere-dovere di porre domande a chiarimento e di acquisire tutti gli elementi necessari a una decisione corretta.
  • È logicamente inconciliabile svalutare una testimonianza perché non chiarisce circostanze ritenute decisive quando tali chiarimenti non sono stati previamente sollecitati dal giudice, pur potendolo essere; in tale situazione la motivazione è solo apparente.
  • Se il giudice d'appello reputa indispensabili ulteriori chiarimenti sulla prova testimoniale, può e deve avvalersi dei poteri di rinnovazione dell'istruttoria nei limiti consentiti dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCessione del credito
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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