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Sentenza

Sentenza n. 1104/2026 - Genova, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto decisorio della Corte di Appello di Genova n. cronol. 406/2021, RG n. 134/2021, depositato il 20.9.2021.

Giustizia amministrativa202400281

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato inammissibile l’istanza del commissario ad acta perché non notificata, come richiesto dal combinato disposto degli artt. 114, commi 6 e 7, e 112, comma 5, c.p.a. Nulla sulle spese.

TAR Liguria, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza del commissario ad acta per chiarimenti sulla corretta esecuzione della sentenza del TAR Liguria 28 maggio 2024, n. 393, nell’ambito dell’ottemperanza del decreto decisorio della Corte d’Appello di Genova n. 406/2021

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio era stato promosso per l’ottemperanza del decreto decisorio della Corte d’Appello di Genova n. 406/2021, depositato il 20 settembre 2021. Il commissario ad acta ha successivamente depositato, il 22 settembre 2026, un’istanza di chiarimenti sulla corretta esecuzione della sentenza del TAR Liguria 28 maggio 2024, n. 393. Il TAR ha rilevato che l’istanza non era stata notificata secondo le disposizioni del codice del processo amministrativo. Il testo non indica ulteriori motivi dedotti dalle parti.

Norme richiamate

  • artt. 114, commi 6 e 7, c.p.a.

    Rilevato che l’istanza, depositata in data 22.9.2026, con cui il commissario ad acta chiede chiarimenti in merito alla corretta esecuzione della sentenza 28.5.2024, n. 393 non risulta notificata, come richiesto dal combinato disposto degli artt. 114, commi 6 e 7 e 112 comma 5, c.p.a.;

    L’istanza del commissario ad acta per chiarimenti sull’esecuzione deve essere notificata secondo le modalità previste dalle disposizioni richiamate; la mancata notifica ne determina l’inammissibilità.

  • art. 112, comma 5, c.p.a.

    Rilevato che l’istanza, depositata in data 22.9.2026, con cui il commissario ad acta chiede chiarimenti in merito alla corretta esecuzione della sentenza 28.5.2024, n. 393 non risulta notificata, come richiesto dal combinato disposto degli artt. 114, commi 6 e 7 e 112 comma 5, c.p.a.;

    La richiesta di chiarimenti relativa all’esecuzione della sentenza è soggetta all’obbligo di notifica previsto dalla disciplina dell’ottemperanza; l’omissione comporta l’inammissibilità dell’istanza.

Massime di principio

  • L’istanza del commissario ad acta diretta a ottenere chiarimenti sulle modalità di esecuzione di una sentenza deve essere notificata secondo quanto previsto dagli artt. 114, commi 6 e 7, e 112, comma 5, c.p.a.; in mancanza, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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