Cassazione Penale, Sentenza n. 39207/2024 del 25/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per estorsione deducendo: (i) nullità assoluta degli atti del giudizio di primo grado per omessa citazione a giudizio e per mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, poiché tutte le notifiche erano state fatte solo al difensore d'ufficio che non aveva avuto contatti con l'assistito e non era stata svolta una ricerca efficace del nuovo domicilio; (ii) vizio di valutazione e illegittima valorizzazione di riconoscimenti fotografici pre-dibattimentali non confermati in aula; (iii) travisamento della prova e mancata valutazione delle incongruenze relative alla targa dell'auto indicata dalla persona offesa (certificato di rottamazione anteriore ai fatti).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (nullità per omessa citazione/assenza non legittima): ha ritenuto che non fosse certa la conoscenza del processo da parte dell'imputato e che la semplice elezione di domicilio non valesse a provare la volontà di sottrarsi al processo, soprattutto perché il difensore di ufficio non aveva effettivamente avuto contatti con Raucci e non risulta siano state adeguate ricerche del nuovo domicilio. Per tali ragioni la Corte ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado e disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, ufficio GIP, per nuovo giudizio. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 161 c.p.p. (comma 4)
La notifica al difensore d'ufficio è prevista ma la Corte ha ricordato che la sua ritualità formale non vale a provare la conoscenza del processo se non sussiste prova di effettivo contatto con l'imputato; non sufficiente a giustificare la dichiarazione di assenza quando permane il dubbio sulla conoscenza della vocatio in iudicium.
art. 420‑bis c.p.p.
La disciplina dello stato di assenza dell'imputato richiede che sia certa la volontà di sottrarsi o la conoscenza dell'accusa contenuta in un provvedimento formale; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non fosse possibile desumere tale volontà e che l'elezione di domicilio non basti di per sé.
art. 179 c.p.p.
Richiamata come norma rilevante per le notifiche e le comunicazioni nel processo penale; la Corte ha valutato la correttezzaformale delle notifiche alla luce delle garanzie del contraddittorio.
art. 111 della Costituzione
Richiamato nel quadro dei principi costituzionali del giusto processo e del diritto alla difesa; la sentenza sottolinea che la piena conoscenza del processo è condizione per il rispetto del contraddittorio.
art. 117 della Costituzione
Richiamato in relazione all'adeguamento del diritto interno agli obblighi internazionali in materia di giusto processo (collegamento con norme sovranazionali come la CEDU).
art. 6 CEDU
Rilevante sul piano del diritto al giusto processo; la Corte ne ha fatto riferimento per sottolineare l'esigenza che l'imputato venga messo in condizione effettiva di partecipare al giudizio.
Massime di principio
- La conoscenza del processo da parte dell'imputato si presume solo se emergono elementi che dimostrino la ricezione di una vocatio in iudicium; la notifica di atti cautelari o dell'avviso di conclusione indagini non è di per sé sufficiente a provare la conoscenza dell'accusa.
- L'elezione di domicilio nelle indagini non esclude automaticamente la nullità di successive notifiche se l'imputato si è effettivamente trasferito e non ha avuto contatti con il difensore nominato; l'omissione di comunicare il nuovo domicilio non prova di per sé la volontà di sottrarsi al processo.
- La notifica al difensore d'ufficio è valida, ma per farne derivare la conoscenza del processo è necessario dimostrare un contatto effettivo tra difensore e assistito; altrimenti sussiste il rischio di nullità assoluta della citazione.
- Se sussiste un dubbio sulla effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, la dichiarazione di assenza è illegittima e può comportare l'annullamento delle sentenze anche senza rinvio.
- I riconoscimenti fotografici o dichiarazioni pre-dibattimentali acquisite in assenza di contraddittorio non possono costituire prova esclusiva o determinante della responsabilità senza riscontri esterni e conferme in dibattimento; tali valutazioni devono essere comunque esaminate caso per caso (sebbene nel presente giudizio la Corte non sia entrata nel merito per avere accolto la questione di nullità).
- Per evitare il rischio di nullità procedurali, l'ufficio che procede deve compiere ricerche diligenti sul domicilio effettivo dell'imputato e documentare i tentativi di contatto, e il difensore d'ufficio deve documentare le effettive iniziative di reperimento dell'assistito.
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