Sentenza n. 502/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 430/2024 pubblicata in data 27/8/2024, pronunciata nel procedimento n. 725/2024 r.g.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 430/2024, relativa al pagamento delle somme riconosciute a titolo di beneficio di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015
Esito
Favorevole al ricorrente (personale scolastico)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza sostenendo che l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 430/2024, regolarmente notificata e divenuta definitiva. La sentenza aveva accertato il loro diritto a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti al pagamento delle somme spettanti per gli anni scolastici individuati nel titolo giudiziale. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l’azionabilità della pretesa. Una ricorrente ha ottenuto il pagamento nelle more del giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla ricorrente che aveva ricevuto nelle more le somme dovute. Per gli altri ricorrenti ha accertato l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ancona, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato un Commissario ad acta, individuato nel dirigente della Direzione generale competente del Ministero, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del beneficio economico riconosciuto dal giudice del lavoro nel giudicato posto in esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso in ottemperanza per l’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina processualcivilistica richiamata in materia di distrazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una condanna pecuniaria a carico della pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 d.l. 669/1996.
- Se il giudicato non è stato eseguito e l’Amministrazione non oppone specifiche ragioni ostative alla spettanza o all’azionabilità della pretesa, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
- Il pagamento intervenuto nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla posizione del creditore soddisfatto, senza impedire la decisione sulle spese quando l’inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso.
- Nel giudizio di ottemperanza, la persistente inerzia dell’Amministrazione può essere fronteggiata mediante la nomina preventiva di un Commissario ad acta, destinato a esercitare le proprie funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
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