Cassazione Penale, Sentenza n. 3706/2025 del 28/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato della sentenza di condanna per ricettazione. La difesa deduceva inosservanza degli artt. 420-bis e 629-bis c.p.p., anche in riferimento all'art. 178 lett. c) c.p.p., e vizio di motivazione, sostenendo che l'imputato non aveva avuto conoscenza del processo celebrato in sua assenza perché le notifiche erano state effettuate presso un domicilio errato (presso il difensore di fiducia che aveva successivamente rinunciato al mandato) e che l'elezione di domicilio registrata in atti riguardava un diverso reato (art. 650 c.p.) e non poteva valere per le altre imputazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la mancata conoscenza del processo ha rilevanza ai fini della rescissione solo se sia "incolpevole"; nel caso concreto la nomina di un difensore di fiducia e la sua presenza all'udienza preliminare costituiscono indici di conoscenza effettiva del procedimento. Il ricorrente non ha allegato fatti che dimostrassero l'assenza di colpa nella mancata conoscenza e non si è attivato per mantenere contatti periodici con il difensore dopo la nomina. Di conseguenza è stata ritenuta la responsabilità del ricorrente per non essersi informato sul procedimento. La cassazione ha inoltre condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 611 c.p.p.
Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso in Cassazione (forma e procedimento di esame).
art. 629-bis c.p.p.
Stabilisce il rimedio della rescissione del giudicato per la celebrazione del processo in assenza; la Corte interpreta la norma nel senso che la mancata conoscenza del processo rileva solo se "incolpevole", e dunque il rimedio è precluso quando l'imputato ha colpa per non essersi informato (es. dopo aver nominato un difensore di fiducia non mantiene contatti essenziali).
art. 420-bis c.p.p.
Richiamato dalla difesa per contestare vizio di motivazione e nullità; la Corte comunque non ha ritenuto fondata la censura in relazione alla mancata conoscenza del processo.
art. 178 lett. c) c.p.p.
Norma relativa alle nullità e alle loro conseguenze; citata dalla difesa, ma la Corte ha ritenuto che l'assenza di conoscenza non fosse incolpevole e quindi non idonea a far operare il rimedio richiesto.
art. 157, comma 8-bis c.p.p.
Richiamato nei fatti: norma che disciplina la rinuncia all'accettazione delle notifiche da parte del difensore; la pronuncia valuta la circostanza della rinuncia ma ritiene prevalente la nomina e la presenza del difensore all'udienza preliminare come indice di conoscenza.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese e alle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
art. 650 c.p.
Riferimento fattuale: elezione di domicilio in atti era originariamente relativa a un procedimento per contravvenzione ex art. 650 c.p.; la Corte osserva che tale elezione, sebbene relativa a un reato diverso, è confluita negli atti dell'azione penale unitaria e costituisce elemento da valutare nel quadro complessivo.
Massime di principio
- La rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. è esperibile solo quando la mancata conoscenza del processo è incolpevole: l'onere probatorio di dimostrare l'assenza di colpa grava sul ricorrente.
- La nomina di un difensore di fiducia e la sua partecipazione alle fasi processuali (es. udienza preliminare) sono indici rilevanti di conoscenza del procedimento e possono legittimare la celebrazione in sua assenza, salvo che siano provate circostanze concrete che escludano la colpa dell'imputato.
- Se si elegge domicilio presso un difensore (anche originariamente per un diverso capo d'imputazione) e il procedimento viene poi unificato, tale elezione può essere valutata nel suo effetto complessivo: il ricorrente deve comunque mantenere contatti periodici con il difensore per informarsi sull'andamento del processo.
- La rinuncia successiva del difensore al mandato non rende di per sé incolpevole la mancata conoscenza: l'imputato libero deve attivarsi autonomamente per aggiornarsi e per cambiare domicilio o difensore, se necessario.
- In presenza di notifiche ritenute erronee, occorre dimostrare fatti concreti che escludano la colpa (es. impossibilità oggettiva di informarsi); altrimenti il rimedio processuale sarà precluso e il ricorso dichiarato inammissibile.
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