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Ordinanza

Ordinanza n. 2579/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento di diniego del visto per motivi di studio emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad e datato 19/11/2025, Protocollo n. 13283-P, notificato in data 12/12/2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: del provvedimento di diniego del visto per motivi di studio emesso dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad e datato 16/03/2026, Protocollo n. 3314-P;

Giustizia amministrativa202515498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi del visto per motivi di studio emessi dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad il 19 novembre 2025 e il 16 marzo 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, due provvedimenti dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad recanti il diniego del visto per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR ha rilevato, in primo luogo, dubbi sulla ammissibilità del ricorso per possibile nullità della procura, poiché non risultava la dichiarazione di autenticazione della firma apposta alla presenza del notaio. Ha inoltre considerato non comprovato un pregiudizio grave e irreparabile. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che, a una sommaria delibazione, il ricorso non apparisse assistito da adeguati elementi, anche in ragione delle motivazioni del nuovo diniego e dell'insufficienza della documentazione economica. In particolare, la somma di circa 7.800 euro depositata sul conto corrente della ricorrente non risultava in linea con la soglia di riferimento per la tipologia di visto e non comprovava la disponibilità corrente di adeguati mezzi economici di sussistenza.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti. La valutazione negativa è stata fondata su tre profili concorrenti: i dubbi circa la validità della procura e, quindi, l'ammissibilità del ricorso; la mancata prova di un pregiudizio grave e irreparabile; l'insussistenza, allo stato della cognizione sommaria propria della fase cautelare, di un fumus adeguato, considerata la motivazione del nuovo diniego e l'inadeguatezza della disponibilità economica documentata rispetto alla soglia applicabile e alla necessità di dimostrare mezzi correnti di sussistenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riguardo al pregiudizio grave e irreparabile e al fumus boni iuris.

  • artt. 3 e 6 della direttiva 1.3.2000 del Ministero dell'Interno

    Le disposizioni richiamano la soglia di riferimento dei mezzi economici necessaria per la tipologia di visto considerata.

  • art. 44-bis d.P.R. 394/1999

    La norma è richiamata quale elemento del combinato disposto che rende applicabile la disciplina sui mezzi economici richiesta per il visto.

  • art. 5, comma 6, d.P.R. 394/1999

    La norma è richiamata nel combinato disposto relativo all'applicazione dei requisiti economici per la concessione del visto.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La norma è richiamata quale fondamento della verifica della disponibilità di adeguati mezzi economici di sussistenza.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione di un diniego di visto richiede la dimostrazione sia del fumus boni iuris sia di un pregiudizio grave e irreparabile; la mancata prova anche di uno solo di tali presupposti impedisce l'accoglimento della domanda.
  • La documentazione di una somma depositata su un conto corrente non è, di per sé, sufficiente a dimostrare la disponibilità corrente di adeguati mezzi economici di sussistenza quando l'importo non risulta conforme alla soglia di riferimento applicabile alla tipologia di visto.
  • La validità della procura costituisce una questione preliminare suscettibile di incidere sull'ammissibilità del ricorso cautelare; la mancata attestazione dell'autenticazione della firma secondo le modalità richieste può determinare dubbi sulla valida instaurazione del giudizio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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