Cassazione Penale, Sentenza n. 8312/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Due motivi: (1) violazione di legge, in particolare dell'art. 222 d.lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada), poiché il giudice ha disposto la revoca della patente nonostante la giurisprudenza costituzionale consenta, in assenza delle circostanze aggravanti previste negli artt. 589-bis e 590-bis c.p., l'applicazione della misura meno afflittiva della sospensione; (2) vizio di motivazione perché il giudice, nell'applicare la revoca, non ha indicato le ragioni che giustificano la scelta della revoca rispetto alla sospensione e non ha adeguatamente motivato l'esercizio del potere discrezionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Mantova affinché il giudice, nel riesaminare il punto, motivi specificamente la scelta tra revoca e sospensione sulla base dei parametri previsti dall'art. 218, comma 2, C.d.S. La parte relativa alla pena concordata (mesi 8 di reclusione, condizionalmente sospesa) è rimasta impregiudicata.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
La sentenza ex art.444 recepisce l'accordo tra parti quanto alla pena, ma non vincola il giudice nella determinazione delle sanzioni amministrative accessorie, che vanno decise autonomamente e motivate.
art. 222 d.lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada)
Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida
La disposizione prevede la revoca quale conseguenza della condanna per i delitti citati, ma, alla luce della giurisprudenza costituzionale, il giudice ha la possibilità di applicare alternativamente la sospensione se non ricorrono circostanze aggravanti; se sceglie la revoca deve motivare adeguatamente.
art. 589-bis c.p. e art. 590-bis c.p.
Delitti colposi di omicidio e lesioni stradali in conseguenza della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti
La presenza o meno delle specifiche circostanze aggravanti previste ai commi secondo e terzo condiziona la possibilità per il giudice di applicare la revoca in via automatica o di valutare la sospensione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 88/2019
Dichiarata fondatezza della questione di legittimità con riferimento all'art.222 CdS nella parte che non consentiva al giudice, in assenza delle circostanze privilegiate, di applicare la sospensione in alternativa alla revoca
La Corte costituzionale ha riconosciuto che l'art.222 non può escludere la possibilità per il giudice di adottare la sanzione meno afflittiva (sospensione) quando non operano le aggravanti; dunque la revoca non è automatica in tutti i casi.
art. 218, comma 2, C.d.S.
Parametri cui il giudice deve attenersi per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie
Quando il giudice sceglie tra revoca e sospensione deve motivare la scelta sulla base dei parametri indicati da questa norma (es. pericolosità sociale, gravità del fatto, precedenti, condotta), in modo puntuale.
art. 606, comma 2, cod. proc. pen.
Casi di ammissibilità del ricorso per cassazione
Il vizio di motivazione relativo alla sanzione amministrativa accessoria è consentito in cassazione anche per sentenze ex art.444, perché le sanzioni accessorie sono autonome rispetto all'accordo di patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limiti al ricorso per cassazione per le sentenze emesse ex art.444 dopo il 3/8/2017
I limiti previsti non si applicano in relazione ai profili connessi alle sanzioni amministrative accessorie, trattandosi di misure da applicare autonomamente dal giudice.
Cass. Sez.4, n. 18942/2019 (Bruna) e Sez.4, n. 29179/2018 (Stratta)
Precedenti che evidenziano l'autonomia delle sanzioni amministrative accessorie rispetto all'accordo di patteggiamento
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che le sanzioni accessorie non rientrano automaticamente nell'accordo tra le parti e devono essere decise e motivate dal giudice.
Cass. Sez.4, n. 13747/2022 (De Angelis)
Precisa che in assenza delle aggravanti il giudice può applicare la sospensione e, se sceglie la revoca, deve motivare conformemente ai parametri di legge
Conferma il principio secondo cui la revoca necessita di motivazione puntuale quando non sussistono le circostanze aggravanti; la scelta del trattamento piu' sfavorevole va giustificata.
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative accessorie (es. revoca o sospensione della patente) sono autonome rispetto all'accordo di patteggiamento e il giudice le applica indipendentemente dalla volontà delle parti.
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.88/2019, in assenza delle circostanze aggravanti previste dagli artt.589-bis e 590-bis c.p., il giudice può scegliere la sospensione invece della revoca; la revoca non è più automatica in tutti i casi.
- Se il giudice opta per la revoca in luogo della sospensione, deve motivare in modo puntuale la scelta richiamando i parametri dell'art.218, comma 2, C.d.S.; l'assenza di tale motivazione comporta vulnerabilità della decisione su questo punto e può essere motivo di annullamento.
- Il ricorrente può proporre impugnazione anche nei confronti delle sanzioni amministrative accessorie risultanti da sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti; tali doglianze sono ammissibili in Cassazione e non ricadono nei limiti dell'art.448 c.p.p. quando concernono l'autonomia della sanzione accessoria.
- In casi simili è utile che il difensore chieda espressamente al giudice una motivazione puntuale sulla scelta tra revoca e sospensione o, in difetto, promuova immediata impugnazione per ottenere il rinvio e la nuova valutazione motivata.
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