Sentenza n. 9221/2026 - Roma, Sezione 5
per l’ottemperanza della sentenza n.782/2024 pubblicata in data 23.4.2024, emessa dal Tribunale di Frosinone Sezione Lavoro passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza n. 782/2024 del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 782/2024 del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha adempiuto al decisum. Il ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'amministrazione alle spese di lite e per la condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'adempimento dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso e della mancata opposizione del Ministero. Ha ritenuto sussistenti unicamente i presupposti per la condanna alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, tenuto conto della somma economica dovuta. Non ha accolto la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., non disponendo tale condanna. Ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene una piena soddisfazione della pretesa azionata; nel caso concreto, l'adempimento dell'amministrazione dopo la proposizione del ricorso ha eliminato la materia del contendere.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La richiesta di condanna per responsabilità aggravata è stata esaminata ma non accolta; il giudice ha ritenuto ricorrenti unicamente i presupposti per la condanna alle spese di lite.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione adempie integralmente alla pretesa del ricorrente dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di adottare ulteriori misure esecutive.
- L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese di lite, che può essere posta a carico dell'amministrazione in relazione alla necessità con cui il ricorrente è stato costretto a promuovere il giudizio.
- La mera sopravvenuta soddisfazione della pretesa, in assenza di ulteriori elementi valorizzati dal giudice, non comporta automaticamente la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; è sufficiente la condanna alle spese di lite.
Come è indicizzato
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