Sentenza del 07/07/2015 n. 6181 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Termine per impugnare - Istanza di accertamento con adesione - Atto di contestazione delle sanzioni - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché notificato oltre il termine ordinario di impugnazione. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione non ha sospeso né prorogato il termine per impugnare l'atto di contestazione delle sanzioni.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'effetto della presentazione di un'istanza di accertamento con adesione rispetto al termine per impugnare un atto di contestazione delle sanzioni. Il ricorrente riteneva che l'istanza producesse la sospensione del termine ordinario per la proposizione del ricorso tributario. La decisione ha invece chiarito che tale sospensione non opera quando l'istanza è riferita a un atto di contestazione delle sole sanzioni.
Norme richiamate
Norme sul procedimento di accertamento con adesione e sulla sospensione dei termini di impugnazione
La sospensione dei termini collegata all'accertamento con adesione non si applica automaticamente a ogni atto tributario, ma opera nei limiti previsti dalla disciplina e non comprende l'impugnazione di un autonomo atto di contestazione delle sanzioni.
Norme sul termine ordinario per la proposizione del ricorso tributario
Il termine per impugnare decorre ordinariamente dalla notificazione dell'atto. Se non interviene una causa legale di sospensione applicabile al caso concreto, il ricorso notificato oltre tale termine è inammissibile.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione non sospende automaticamente i termini per impugnare qualsiasi atto tributario.
- Occorre verificare la natura dell'atto: l'atto di contestazione delle sanzioni può essere soggetto a un regime distinto rispetto all'avviso di accertamento relativo al tributo.
- In assenza di una specifica previsione normativa applicabile, il contribuente deve rispettare il termine ordinario per proporre ricorso, anche se è pendente una procedura di adesione.
- Per evitare l'inammissibilità, è prudente calcolare il termine dalla notificazione dell'atto e non fare affidamento sulla sospensione derivante dall'istanza di adesione, salvo conferma della sua applicabilità al caso concreto.
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