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Sentenza

Sentenza n. 108/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in funzione di Giudice del Lavoro del 5 febbraio 2025

Giustizia amministrativa202502144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto all'emissione della Carta del Docente e all'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici indicati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, sezione lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente, previa emissione della Carta del Docente, all'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, oltre interessi e rivalutazione. Il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. La ricorrente ha inoltre documentato il passaggio in giudicato della sentenza civile.

La decisione

Il TAR ha verificato preliminarmente la tempestività dell'azione, rilevando che tra la notificazione della sentenza, avvenuta il 13 febbraio 2025, e la notificazione del ricorso, avvenuta il 19 ottobre 2025, erano trascorsi più di otto mesi, quindi ben oltre il termine dilatorio di 120 giorni. Ha inoltre ritenuto comprovato il passaggio in giudicato del titolo, necessario per l'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario. Nel merito, ha accertato l'inadempimento dell'Amministrazione e ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di emettere la Carta del Docente e di accreditarvi 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto fino all'effettiva attribuzione, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del primo termine. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione

    Il termine dilatorio deve essere rispettato prima della proposizione dell'azione di ottemperanza diretta all'esecuzione di un titolo nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione

    Le somme riconosciute in esecuzione del giudicato devono essere maggiorate degli interessi e della rivalutazione per il periodo compreso tra la maturazione del diritto e l'effettiva attribuzione.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato quale base per la regolazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo può essere proposta per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché il passaggio in giudicato sia comprovato nel processo amministrativo.
  • Prima di proporre l'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo; il rispetto del termine sussiste quando il ricorso è notificato dopo tale periodo.
  • In presenza di un giudicato civile non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di porre in essere gli atti necessari alla sua concreta esecuzione, fissando un termine e nominando preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta può essere individuato nel responsabile della struttura amministrativa competente, con facoltà di delega a un funzionario apicale dello stesso ufficio, e può ricevere un termine ulteriore per assicurare l'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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