Sentenza n. 4511/2026 - Napoli, Sezione 2
per l’annullamento - del decreto del Prefetto della Provincia di Caserta prot. n. -OMISSIS- del 23 novembre 22 - Fasc. n. 2032/2017/6D/Area 1 Bis; - degli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra cui quatenus opus il decreto n. 36505/6D del 9 maggio 2017;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di conferma del divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti adottato ai sensi dell’art. 39 TULPS
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Caserta aveva confermato un precedente divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, originariamente adottato dopo l’esecuzione nei suoi confronti di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per il reato di turbata libertà degli incanti. Il provvedimento impugnato richiamava la perdurante pendenza del procedimento penale e il potere autonomo dell’autorità di pubblica sicurezza di valutare l’affidabilità del soggetto, indipendentemente dall’esito del procedimento penale. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 11, 39 e 43, comma 2, TULPS, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’assenza dei presupposti, l’illogicità manifesta e l’irrazionalità. In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione non avesse adeguatamente spiegato per quali ragioni i fatti contestati costituissero indici significativi di inaffidabilità e non avesse valutato la personalità dell’interessato, il suo stile di vita, le frequentazioni, l’eventuale reiterazione di condotte pericolose e la concreta incidenza dei fatti sull’ordine e sulla sicurezza pubblica.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il decreto prefettizio. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il porto e la detenzione di armi non costituiscono un diritto assoluto e l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del soggetto e il possibile abuso delle armi. Tale valutazione ha natura tecnica, cautelare e preventiva e deve fondarsi su elementi non meramente immaginari o aleatori, senza richiedere la certezza propria dell’accertamento della responsabilità penale. Nel caso concreto, la perdurante pendenza del procedimento penale per turbata libertà degli incanti è stata ritenuta elemento oggettivo idoneo a sostenere una prognosi negativa di affidabilità, anche se il fatto non riguardava l’uso di armi e indipendentemente dall’esito finale del procedimento penale. L’amministrazione può infatti valorizzare comportamenti che incidano sulla complessiva irreprensibilità del soggetto e sulla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti nei confronti di soggetti ritenuti non affidabili
La norma attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza un’ampia discrezionalità nel vietare la detenzione di armi quando il soggetto non offra sufficienti garanzie di affidabilità e di buon uso delle armi.
art. 11 TULPS
requisito della buona condotta per il rilascio delle autorizzazioni di polizia
Il requisito della buona condotta può essere considerato, in via di principio, nella valutazione complessiva dell’affidabilità del soggetto anche ai fini della detenzione o del porto d’armi.
art. 43, comma 2, TULPS
È richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la sentenza non ne offre una specifica interpretazione autonoma.
art. 699 c.p.
Il divieto ordinario di portare armi è richiamato per evidenziare che il porto d’armi costituisce un’eccezione e non un diritto assoluto.
Massime di principio
- Il porto e la detenzione di armi non costituiscono un diritto assoluto; l’autorità di pubblica sicurezza può assoggettarli a requisiti soggettivi rigorosi per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica.
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura cautelare e preventiva e può essere adottato sulla base di una prognosi probabilistica di possibile abuso, senza che occorra raggiungere la certezza propria dell’accertamento della responsabilità penale.
- Nella valutazione dell’affidabilità del detentore di armi, l’amministrazione può considerare anche condotte non connesse all’uso delle armi, purché siano oggettivamente idonee a incidere sulla complessiva irreprensibilità del soggetto e sulla prognosi di corretto uso delle armi.
- La pendenza di un procedimento penale può costituire elemento autonomamente valorizzabile dall’autorità di pubblica sicurezza ai fini del divieto di detenzione di armi, indipendentemente dall’esito del procedimento e senza anticipare una dichiarazione di responsabilità penale.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni prefettizie in materia di armi verifica l’attendibilità degli elementi posti a fondamento della prognosi e l’assenza di arbitrarietà o manifesta irragionevolezza, senza sostituire la valutazione amministrativa con una propria.
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