Ordinanza n. 38/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento A) quanto al ricorso n. 422 del 2024: con il ricorso introduttivo: - del permesso di costruire rilasciato ai controinteressati in data 7 novembre 2022; con i motivi aggiunti depositati il 26 luglio 2024: - del medesimo provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo e di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, con ogni conseguente statuizione. con i motivi aggiunti depositati il 30 ottobre 2025: dei medesimi provvedimenti impugnati con i gravami precedenti. B) quanto al ricorso n. 895 del 2024: in via principale: - del provvedimento prot. N 0053308/2024 del 10/9/2024 del Comune di Desenzano del Garda, (doc. 22), nonché, ove occorra, per la declaratoria di nullità, o di inefficacia, ovvero per l’annullamento dell’art. 4 del permesso di costruire n 26.266/2022, (doc. 1); - per accertare la fondatezza della pretesa e la decadenza del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Desenzano del Garda ai signori Colombo Stefano e Paolo, n 26.266 registro permessi di Costruire, Pratica Edilizia n 2022\01087\PDC\telem, datato 7/11/2022, (doc. 1), con ogni conseguente statuizione o, in via subordinata, per l’accertamento dell’obbligo di provvedere del Comune di Desenzano del Garda sull’istanza di vigilanza urbanistica e decadenza del PDC del 76/2024, (doc. 22), condannandolo a rideterminarsi; - ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., per l’annullamento del provvedimento di diniego tacito di accesso agli atti formatosi in data 10/10/2024 in relazione all’istanza di accesso atti presentata in data 10/9/2024, doc. 25, con ogni consequenziale statuizione e in particolare, previo, ove occorra, per l’accertamento del diritto di accesso agli atti dei ricorrenti, con conseguente condanna del Comune di Desenzano del Garda alla esibizione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore a trenta giorni, provvedendo, fin da ora, alla nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza; o, in via subordinata, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., per accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza di accesso civico generalizzato presentata e, inoltre, trattandosi di attività vincolata, accertare il diritto di accesso civico della ricorrente in relazione ai documenti indicati nella predetta istanza ai sensi dell’art. 31 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire originario e permesso di costruire in variante relativi alla demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio residenziale, nonché provvedimento comunale di rigetto dell’istanza di decadenza del titolo edilizio e diniego tacito di accesso agli atti
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire del 7 novembre 2022, integrando il ricorso con motivi aggiunti contro il permesso di costruire in variante del 26 settembre 2025. Hanno dedotto, quanto ai titoli edilizi, difetto di istruttoria e di motivazione in ordine al rispetto degli indici edificatori previsti dalle NTA del PGT; violazione delle distanze dai confini, tra edifici, tra pareti finestrate e dalle strade pubbliche; violazione dell’altezza massima di zona, anche in rapporto alla lottizzazione originaria e all’art. 8, comma 2, del d.m. n. 1444/1968; nonché erroneità del calcolo della volumetria per illegittimi scomputi relativi a logge, porticati, murature perimetrali, vani accessori, serra bioclimatica, piano asseritamente interrato e piano pilotis. Con il distinto ricorso n. 895 del 2024 hanno inoltre contestato il rigetto dell’istanza diretta a ottenere la dichiarazione di decadenza del permesso di costruire per mancato avvio dei lavori entro il termine annuale e hanno proposto domanda subordinata sull’obbligo di provvedere, oltre a domande in materia di accesso documentale e accesso civico generalizzato.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi, senza definire nel merito le domande di annullamento, decadenza e accesso. Ha ritenuto necessario disporre una verificazione tecnica ai sensi dell’art. 66 c.p.a., poiché la documentazione non consentiva di individuare con sufficiente chiarezza le modifiche sostanziali apportate dal progetto in variante rispetto a quello originario e risultavano controverse questioni tecniche essenziali: il volume complessivo, compresa la volumetria delle murature perimetrali; l’altezza dell’edificio e l’eventuale eccedenza dei vani seminterrati rispetto alla quota zero; la distanza dalla parete finestrata dell’edificio dei ricorrenti, sia con riguardo alla parete preesistente mantenuta sia con riguardo alla porzione sopraelevata. La verificazione è stata affidata al dirigente dello Sportello Edilizia del Comune di Brescia, con facoltà di delega, secondo il calendario fissato nell’ordinanza e con possibilità per le parti di nominare consulenti tecnici. La relazione dovrà essere depositata entro il 20 maggio 2026. L’udienza per l’esame della relazione e la prosecuzione del giudizio è stata fissata all’8 luglio 2026. Nelle more, il TAR ha ordinato la sospensione dei lavori relativi ai titoli edilizi, consentendo soltanto le demolizioni eventualmente necessarie per la messa in sicurezza dei luoghi. Le spese della verificazione saranno liquidate con la decisione definitiva o con separato provvedimento.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione tecnica quando siano necessari accertamenti specialistici su questioni controverse ed essenziali per la decisione.
art. 116 c.p.a.
Richiamato per le domande relative al diniego tacito di accesso agli atti e all’accesso civico, che non vengono tuttavia decise con l’ordinanza istruttoria.
art. 31 c.p.a.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla domanda subordinata di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza di accesso civico; la questione resta non definita.
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001
Richiamato per la qualificazione dell’intervento edilizio come nuova costruzione.
art. 146, comma 2, d.lgs. n. 42/2004
Richiamato quale base dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata prima del titolo edilizio, in ragione del vincolo paesaggistico gravante sull’area.
art. 8, comma 2, d.m. n. 1444/1968
l’altezza massima dei nuovi edifici non può superare l’altezza degli edifici preesistenti e circostanti
Invocato dai ricorrenti quale parametro della censura relativa all’altezza massima del nuovo edificio; l’ordinanza dispone verificazione senza pronunciarsi sull’applicazione concreta della disposizione.
art. 19.1 NTA del PGT di Desenzano del Garda
Indica i criteri da applicare per il calcolo dell’altezza del fabbricato nell’ambito della verificazione.
art. 19.3 NTA del PGT di Desenzano del Garda
Indica i criteri per il calcolo del volume complessivo del nuovo fabbricato, inclusa la verifica della volumetria delle murature perimetrali.
art. 19.7 NTA del PGT di Desenzano del Garda
Rileva per il calcolo della volumetria e per la determinazione della quota zero di riferimento, profili demandati all’accertamento tecnico.
art. 33.6 NTA del PGT di Desenzano del Garda
Richiamato dai ricorrenti e da applicare nella verifica delle distanze minime dai confini.
art. 33.7 NTA del PGT di Desenzano del Garda
Richiamato quale parametro della distanza minima tra edifici.
art. 33.8 NTA del PGT di Desenzano del Garda
Richiamato quale parametro della distanza minima dalle strade pubbliche.
Massime di principio
- Quando la decisione su un’impugnazione edilizia dipende da controversie tecniche non risolvibili sulla base della documentazione già acquisita, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., individuando quesiti puntuali, poteri dell’organismo verificatore, contraddittorio tecnico e termini per il deposito della relazione.
- In una controversia relativa a un permesso di costruire in variante, la verificazione può riguardare sia l’individuazione delle modifiche sostanziali rispetto al progetto originario sia la verifica autonoma dei parametri urbanistico-edilizi applicabili al progetto variato.
- Il calcolo della volumetria edilizia deve essere verificato applicando i criteri stabiliti dallo strumento urbanistico comunale, accertando espressamente l’incidenza delle murature perimetrali e degli elementi progettuali di cui si controverte lo scomputo.
- La verifica del rispetto delle distanze può richiedere un accertamento distinto tra la distanza della parte di edificio mantenuta nella posizione originaria e quella della porzione sopraelevata o comunque eccedente l’altezza del manufatto preesistente.
- Quando la prosecuzione dei lavori può incidere sull’utilità della tutela richiesta e le questioni tecniche sono ancora da accertare, il giudice può ordinare in via interinale la sospensione dei lavori fino alla definizione del giudizio, consentendo soltanto gli interventi indispensabili alla messa in sicurezza dei luoghi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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