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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 613/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto che confermava l'applicazione al proposto Roberto Braidic della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per 2 anni con prescrizioni (tra cui obbligo di soggiorno) e la confisca di un immobile e di beni mobili intestati a terzi. Le censure contestavano: 1) la carenza di prova dell'attualità della pericolosità sociale, fondata solo su procedimenti pendenti e su fatti non recenti, nonché la mancata considerazione del provvedimento di rigetto prevenzionale del 2017; 2) la mancata rideterminazione/mitigazione della misura personale (obbligo di soggiorno e durata); 3) la illegittimità della confisca ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 159/2011 per mancata dimostrazione del profitto illecito, per sproporzione rispetto all'entità dei reati e per errata valutazione del valore degli immobili (in particolare del rustico di Spresiano) e per non aver tenuto conto delle entrate lecite dichiarate dalla difesa e dalle terze interessate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il secondo motivo rispetto al ricorso del proposto (e inammissibili per carenza di interesse rispetto ai ricorsi dei terzi), confermando la valutazione dei giudici di merito circa l'attualità della pericolosità del Braidic sulla base di una lunga serie di reati lucrogenetici dall'ultimo episodio del luglio 2021 e dell'assenza di redditi leciti documentati. Ha respinto le censure sulla misura dell'obbligo di soggiorno come congruamente motivate. Quanto alla confisca, ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 24 d.lgs. 159/2011: è stata riscontrata una netta sproporzione tra fonti di reddito e impieghi (quantificata in circa € 1.152.363,32) e collegamenti fra risorse e condotte illecite (acquisti truffaldini, mancati pagamenti di lavori). La Corte ha inoltre escluso l'illegittimità delle valutazioni dell'amministratore giudiziario sul valore dell'immobile. Ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di € 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 1, lett. b

    La pericolosità sociale è considerata attuale se comprovata da una serie di condotte lucrogenetiche e da episodi anche recenti; il giudizio di pericolosità può essere aggiornato rispetto a precedenti decisioni negative in presenza di nuovi fatti.

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 24

    La confisca di prevenzione può essere disposta alternativamente per sproporzione tra attività economica e valore dei beni o per riconducibilità dei beni a frutto o reimpiego di attività illecite; non è necessario dimostrare una derivazione diretta di ciascun bene da uno specifico reato se sussiste una significativa sproporzione complessiva.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2019

    Richiede che i delitti abbiano generato profitti rilevanti, ma non impone che ogni bene confiscato sia direttamente e provatamente derivato da un singolo reato; la Corte di merito deve valutare le condizioni per l'applicazione della misura in modo complessivo.

Massime di principio

  • Per disporre misure di prevenzione personali (es. sorveglianza speciale) è sufficiente dimostrare una serie consistente di condotte illecite, anche se non tutte sfociate in condanna definitiva, purché vi sia un episodio recente che attesti l'attualità del pericolo.
  • Un precedente rigetto di misura di prevenzione non impedisce una nuova applicazione se nel frattempo sono emersi fatti o condotte sopravvenute che modificano la valutazione della pericolosità (principio rebus sic stantibus).
  • La confisca di prevenzione può fondarsi sulla sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio accumulato negli anni; non è sempre necessaria la prova del collegamento diretto tra singoli beni e specifici reati se la sproporzione è evidente.
  • I terzi intestatari di beni sottoposti a confisca per fittizia intestazione devono allegare e provare la effettiva titolarità e la lecita provenienza dei beni; non possono sollevare questioni relative alla pericolosità dell'agente, che spettano solo a quest'ultimo.
  • Le valutazioni tecniche (es. stima dell'amministratore giudiziario) possono prevalere su stime precedenti dell'Agenzia delle Entrate se motivate e aggiornate; contestare il valore richiede elementi probatori rilevanti e non una mera differenza di opinione.
  • In Cassazione non è possibile una rivalutazione di merito dei fatti: le censure che chiedono la riqualificazione probatoria o la rinnovazione dell'istruttoria sono inammissibili; il ricorso deve articolare profili di diritto o vizi logico-giuridici.
  • Per opporsi efficacemente a una confisca, è necessario fornire documentazione precisa su fonti di reddito lecite e collegamento effettivo tra somme legittime e acquisti immobiliari o patrimoniali.

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