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Sentenza

Sentenza del 19/03/2018 n. 901 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

PROCESSO - Poteri del giudice Vizio di ultrapetizione - Criteri

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il vizio di ultrapetizione e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. I giudici di primo grado hanno esaminato e ritenuto infondato il recupero a tassazione relativo alle spese di carburante, sebbene il contribuente non avesse contestato specificamente tale componente dell'accertamento, limitandosi a chiedere l'annullamento integrale dell'avviso. Il motivo censura quindi l'intervento d'ufficio del giudice su una questione non dedotta dalla parte.

La decisione

La sentenza di primo grado è stata ritenuta viziata da ultrapetizione, poiché il giudice ha pronunciato su uno specifico motivo di impugnazione non proposto dal contribuente. Il giudice tributario deve rimanere entro i limiti delle domande e delle eccezioni formulate dalle parti e non può rilevare autonomamente un'eccezione in senso stretto riservata alla parte interessata. Ne consegue l'accoglimento della censura dell'Amministrazione finanziaria e la riforma o cassazione della decisione nella parte interessata.

Norme richiamate

  • Principio della domanda e principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    Il giudice non può attribuire rilievo a questioni o motivi che la parte interessata non abbia dedotto, anche se la decisione resta formalmente riferita allo stesso atto impugnato.

  • Divieto di ultrapetizione

    Sussiste ultrapetizione quando il giudice esamina un motivo di impugnazione dell'avviso di accertamento non proposto dal contribuente oppure rileva d'ufficio un'eccezione in senso stretto, riservata alla parte interessata.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice deve attenersi ai motivi specificamente dedotti dal contribuente e non può esaminare autonomamente singole componenti della pretesa fiscale non contestate.
  • La richiesta generica di annullamento integrale dell'avviso di accertamento non equivale, di per sé, alla contestazione dettagliata di ogni singolo recupero o voce impositiva.
  • Per evitare preclusioni, il contribuente deve contestare in modo chiaro e specifico ciascun rilievo dell'Amministrazione finanziaria che intende sottoporre al giudice.
  • Il giudice può qualificare giuridicamente i fatti dedotti, ma non può introdurre autonomamente fatti, motivi o eccezioni in senso stretto non prospettati dalle parti.
  • Se una sentenza si fonda su una ragione non dedotta e non rilevabile d'ufficio, la parte interessata può impugnarla per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

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