Cassazione Penale, Sentenza n. 14654/2024 del 09/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Brescia: Giangiacomo Bertelli deduce la nullità per omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in relazione al concordato in appello; Barbara Monfrini propone plurimi motivi tra cui: vizio di motivazione e applicazione della legge penale rispetto alla responsabilità per reato associativo (mancanza di affectio societatis), insufficiente specificazione e carenza probatoria sui capi relativi a truffe e cessioni di farmaci (capi 12 e 13), mancanza di motivazione sugli aumenti per continuazione, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizi nella determinazione e nella misura della confisca per equivalente (calcolo del profitto del reato e massima applicabile in presenza di concorso di persone).
La decisione
La Corte di Cassazione: dichiara inammissibile il ricorso di Giangiacomo Bertelli (motivo non consentito essendo connesso al concordato in appello e alla rinuncia ai motivi sull'an), con condanna di Bertelli alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Quanto a Barbara Monfrini, la Cassazione respinge come non consentiti o infondati i primi tre motivi (ricostruzioni di fatto e valutazioni probatorie), accoglie il quarto motivo e annulla la sentenza in parte qua con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia per rideterminare la motivazione e la misura degli aumenti per continuazione, dichiara manifestamente infondato il profilo relativo alle attenuanti generiche, e accoglie in parte il sesto motivo relativo alla confisca per equivalente: conferma il principio che il profitto confiscabile può essere individuato nel valore di mercato delle confezioni di medicinali e non nel prezzo di cessione al nero, ma stabilisce che la confisca per equivalente non può eccedere la quota di profitto attribuibile al singolo concorrente quando tale quota sia individuabile; pertanto la sentenza viene annullata anche su questo punto con rinvio per nuovo giudizio sulla quantificazione e spettanza della confisca limitatamente ai reati per i quali vi è condanna (in particolare dagli episodi successivi al 29/3/2016) e alla quota attribuibile alla Monfrini. Le richieste di liquidazione spese avanzate dalle parti civili sono rigettate.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Norma invocata da Bertelli in relazione alle condizioni di proscioglimento; la Corte ha ritenuto la doglianza non consentita nel ricorso avverso il concordato in appello quando l'imputato ha rinunciato ai motivi relativi all'an della responsabilità
art. 599-bis cod. proc. pen.
Regola il concordato in appello; la Corte richiamata afferma che il concordato limita la cognizione della Corte d'appello e produce effetti preclusivi sulle questioni rinunciate dall'imputato
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di cassazione per travisamento della prova e carenza di motivazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità, che non può rivedere i fatti salvo macroscopici travisamenti o l'uso di prove inesistenti
art. 416 cod. pen.
Norma sul reato associativo cui la pronuncia fa riferimento per valutare la sussistenza del vincolo associativo anche in presenza di tensioni interne tra affiliati
art. 322-ter cod. pen.
Norma che consente il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente; la Corte precisa i limiti applicativi in caso di concorso di persone e la possibilità di parametrizzazione della confisca alla quota attribuibile al singolo
art. 133 cod. pen.
Riferito in relazione alla determinazione della pena (criteri di individualizzazione); richiamato nel contesto della valutazione delle attenuanti e della dosimetria
art. 62-bis cod. pen.
Prevede le circostanze attenuanti comuni; la Corte valuta il diniego delle attenuanti generiche alla luce della gravitaà delle condotte e della personalità
art. 132 cod. pen.
Regola il cumulo e l'aumento per continuazione; la Corte richiama l'obbligo di motivazione specifica quando gli aumenti sono significativi e la necessità di verificare proporzionalità e rispetto dei limiti dell'art. 81
art. 81 cod. pen.
Principio di proporzionalità nella commisurazione delle pene e nel cumulo delle sanzioni, richiamato nella verifica della correttezza delle maggiorazioni per continuazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento; applicata per condannare Bertelli alle spese e rilevare profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- Concordato in appello limita i motivi impugnabili: se l'imputato rinuncia ai motivi di impugnazione relativi all'an della responsabilità, il giudicato si forma su quella materia e non è sindacabile in Cassazione salvo questioni espressamente consentite (es. formazione della volontà di aderire al concordato).
- La Corte di Cassazione non può rivedere la valutazione del merito dei fatti; può intervenire solo per vizi di motivazione evidenti, travisamento della prova manifesto o utilizzo di prove inesistenti. Le doglianze che chiedono una diversa lettura delle prove sono, di regola, inammissibili o infondate.
- Quando il giudice di merito applica aumenti di pena per continuazione, la motivazione deve essere adeguata alla dimensione dell'aumento: aumenti consistenti richiedono motivazioni specifiche e proporzionate, al fine di consentire il controllo della legittimità e della proporzionalità rispetto alle altre pene.
- In materia di confisca per equivalente il 'profitto del reato' va individuato nel vantaggio economico di diretta derivazione dalla condotta illecita; nel caso di truffe su medicinali, la Corte ritiene paradigmatico il valore di mercato delle confezioni come parametro idoneo a rappresentare il profitto confiscabile.
- In ipotesi di concorso di persone, la confisca per equivalente di regola può essere disposta anche per l'intero importo nei confronti di ciascun concorrente per effetto del principio solidaristico, ma se è possibile individuare la quota di profitto attribuibile al singolo concorrente la confisca non può eccedere tale quota; in caso di indeterminatezza dei rapporti economici, può essere disposta sull'intero profitto.
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