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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14654/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Brescia: Giangiacomo Bertelli deduce la nullità per omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in relazione al concordato in appello; Barbara Monfrini propone plurimi motivi tra cui: vizio di motivazione e applicazione della legge penale rispetto alla responsabilità per reato associativo (mancanza di affectio societatis), insufficiente specificazione e carenza probatoria sui capi relativi a truffe e cessioni di farmaci (capi 12 e 13), mancanza di motivazione sugli aumenti per continuazione, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizi nella determinazione e nella misura della confisca per equivalente (calcolo del profitto del reato e massima applicabile in presenza di concorso di persone).

La decisione

La Corte di Cassazione: dichiara inammissibile il ricorso di Giangiacomo Bertelli (motivo non consentito essendo connesso al concordato in appello e alla rinuncia ai motivi sull'an), con condanna di Bertelli alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Quanto a Barbara Monfrini, la Cassazione respinge come non consentiti o infondati i primi tre motivi (ricostruzioni di fatto e valutazioni probatorie), accoglie il quarto motivo e annulla la sentenza in parte qua con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia per rideterminare la motivazione e la misura degli aumenti per continuazione, dichiara manifestamente infondato il profilo relativo alle attenuanti generiche, e accoglie in parte il sesto motivo relativo alla confisca per equivalente: conferma il principio che il profitto confiscabile può essere individuato nel valore di mercato delle confezioni di medicinali e non nel prezzo di cessione al nero, ma stabilisce che la confisca per equivalente non può eccedere la quota di profitto attribuibile al singolo concorrente quando tale quota sia individuabile; pertanto la sentenza viene annullata anche su questo punto con rinvio per nuovo giudizio sulla quantificazione e spettanza della confisca limitatamente ai reati per i quali vi è condanna (in particolare dagli episodi successivi al 29/3/2016) e alla quota attribuibile alla Monfrini. Le richieste di liquidazione spese avanzate dalle parti civili sono rigettate.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma invocata da Bertelli in relazione alle condizioni di proscioglimento; la Corte ha ritenuto la doglianza non consentita nel ricorso avverso il concordato in appello quando l'imputato ha rinunciato ai motivi relativi all'an della responsabilità

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola il concordato in appello; la Corte richiamata afferma che il concordato limita la cognizione della Corte d'appello e produce effetti preclusivi sulle questioni rinunciate dall'imputato

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di cassazione per travisamento della prova e carenza di motivazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità, che non può rivedere i fatti salvo macroscopici travisamenti o l'uso di prove inesistenti

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sul reato associativo cui la pronuncia fa riferimento per valutare la sussistenza del vincolo associativo anche in presenza di tensioni interne tra affiliati

  • art. 322-ter cod. pen.

    Norma che consente il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente; la Corte precisa i limiti applicativi in caso di concorso di persone e la possibilità di parametrizzazione della confisca alla quota attribuibile al singolo

  • art. 133 cod. pen.

    Riferito in relazione alla determinazione della pena (criteri di individualizzazione); richiamato nel contesto della valutazione delle attenuanti e della dosimetria

  • art. 62-bis cod. pen.

    Prevede le circostanze attenuanti comuni; la Corte valuta il diniego delle attenuanti generiche alla luce della gravitaà delle condotte e della personalità

  • art. 132 cod. pen.

    Regola il cumulo e l'aumento per continuazione; la Corte richiama l'obbligo di motivazione specifica quando gli aumenti sono significativi e la necessità di verificare proporzionalità e rispetto dei limiti dell'art. 81

  • art. 81 cod. pen.

    Principio di proporzionalità nella commisurazione delle pene e nel cumulo delle sanzioni, richiamato nella verifica della correttezza delle maggiorazioni per continuazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento; applicata per condannare Bertelli alle spese e rilevare profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Concordato in appello limita i motivi impugnabili: se l'imputato rinuncia ai motivi di impugnazione relativi all'an della responsabilità, il giudicato si forma su quella materia e non è sindacabile in Cassazione salvo questioni espressamente consentite (es. formazione della volontà di aderire al concordato).
  • La Corte di Cassazione non può rivedere la valutazione del merito dei fatti; può intervenire solo per vizi di motivazione evidenti, travisamento della prova manifesto o utilizzo di prove inesistenti. Le doglianze che chiedono una diversa lettura delle prove sono, di regola, inammissibili o infondate.
  • Quando il giudice di merito applica aumenti di pena per continuazione, la motivazione deve essere adeguata alla dimensione dell'aumento: aumenti consistenti richiedono motivazioni specifiche e proporzionate, al fine di consentire il controllo della legittimità e della proporzionalità rispetto alle altre pene.
  • In materia di confisca per equivalente il 'profitto del reato' va individuato nel vantaggio economico di diretta derivazione dalla condotta illecita; nel caso di truffe su medicinali, la Corte ritiene paradigmatico il valore di mercato delle confezioni come parametro idoneo a rappresentare il profitto confiscabile.
  • In ipotesi di concorso di persone, la confisca per equivalente di regola può essere disposta anche per l'intero importo nei confronti di ciascun concorrente per effetto del principio solidaristico, ma se è possibile individuare la quota di profitto attribuibile al singolo concorrente la confisca non può eccedere tale quota; in caso di indeterminatezza dei rapporti economici, può essere disposta sull'intero profitto.

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