Cassazione Civile, Ordinanza n. 41538/2021 del 27/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva disposto la riclassificazione e rivalutazione della rendita di un immobile sito in Roma, zona Pinciano, ai sensi della disciplina sul classamento per microzone. La CTR del Lazio aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo l'atto carente di motivazione e comunque non sorretto da presupposti adeguati, anche in considerazione della vetustà del bene e dell'incomparabilità con altri immobili della zona. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione della disciplina invocata dalla CTR, sostenendo che l'avviso era stato emesso sulla base della normativa corretta e che conteneva già i presupposti fattuali, giuridici e gli scostamenti di valore rilevanti nelle microzone; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la sentenza di merito non avesse considerato le ragioni per cui l'atto impositivo sarebbe stato adeguatamente motivato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il ricorso era redatto in modo contraddittorio e non rispettava il requisito di esposizione sommaria dei fatti e dei motivi ex art. 366 c.p.c., formulando censure inconciliabili tra loro e riferendosi, in più passaggi, a un avviso diverso da quello effettivamente impugnato. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché non indicava specificamente il fatto storico decisivo asseritamente omesso, né il dato da cui esso risultava, né il momento e il modo della sua discussione nel giudizio, limitandosi a riprodurre pedissequamente il motivo di appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
L. n. 311/2004, art. 1, comma 335
richiamata come base normativa del classamento catastale per microzone; la Corte non ne esamina il merito, perché rileva l'inammissibilità del ricorso per vizi formali e di specificità
D.M. n. 701/1994, art. 1, comma 3
invocato dalla ricorrente quale ulteriore base del procedimento di classamento; la Corte non entra nel merito del corretto inquadramento normativo per difetto di ammissibilità dei motivi
art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti e l'indicazione specifica dei motivi e delle norme violate; la sua violazione comporta inammissibilità
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
il vizio di legittimità per omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, e non una mera riproposizione delle censure di merito
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
richiede la specifica indicazione del fatto storico e del dato processuale o extratestuale da cui esso risulti
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4
impone la produzione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a presidio della specificità del motivo
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è imprescindibile la coerenza interna della censura: motivi contraddittori o costruiti in modo tale da riferirsi a un diverso atto rispetto a quello impugnato determinano l'inammissibilità.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione puntuale di un fatto storico decisivo, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; non è sufficiente riproporre le doglianze formulate nei gradi di merito.
- La Corte di cassazione non può essere investita di questioni formulate in modo generico o meramente assertivo: il ricorso deve permettere l'immediata comprensione del fatto controverso, della norma invocata e del nesso tra questi e la decisione impugnata.
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