Cassazione Penale, Sentenza n. 13580/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il Riesame di Napoli (3/11/2023) che aveva respinto l'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza del GIP di Benevento (25/9/2023) che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare. Il Pubblico ministero deduce un unico motivo: vizio di coerenza e ragionevolezza della motivazione del Tribunale, definita manifestamente illogica, con violazione della norma sostanziale (art. 648-bis c.p., riciclaggio) e di norme processuali (art. 273 c.p.p.), per aver ritenuto insussistenti i gravi indizi relativi alla contestazione di riciclaggio per fatti commessi il 6/2/2017
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Motivi: (1) limite del sindacato di legittimità in materia cautelare: la Corte può solo verificare la coerenza logica e il rispetto dei principi di diritto nella motivazione dei giudici di merito, non può sostituirsi a loro in una nuova valutazione delle prove; (2) il ricorso è formalmente carente e non autosufficiente: il Pubblico ministero non ha espressamente riprodotto nel ricorso le esigenze cautelari attuali o allegato/incorporato gli atti richiamati, omettendo di dimostrare la persistenza e l'attualità delle esigenze cautelari; (3) i giudici di merito hanno svolto un esame critico approfondito delle fonti, valutando attendibilità, alternative plausibili e l'eventuale incompatibilità normativa tra la fattispecie di riciclaggio e una ipotetica partecipazione ai reati presupposto, motivazione che non risulta viziata secondo i canoni di legge (art. 606 c.p.p., lett. e).
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base dell'appello del Pubblico ministero al Tribunale per il riesame; non oggetto diretto di censura della Corte di cassazione nella decisione di inammissibilità
art. 648-bis cod. pen.
Fattispecie sostanziale contestata (riciclaggio). La Corte rileva che il ricorso tenta di contestare l'interpretazione giudicata in sede cautelare sulla sussistenza dei gravi indizi e sull'eventuale rapporto con i reati presupposto, ma tale contestazione comporterebbe una rivalutazione probatoria non consentita in sede di legittimità cautelare
art. 273 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dal ricorrente; la Corte segnala che l'impugnazione non ha dimostrato violazioni procedurali rilevanti né motivazione manifestamente illogica ai sensi di sindacato limitato dalla giurisprudenza
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
Fondamento del controllo in Cassazione sulla motivazione: la Corte verifica la coerenza logica della motivazione del giudice di merito, non la corretta valutazione delle prove; nel caso concreto la motivazione impugnata è stata ritenuta conforme ai canoni richiesti
Massime di principio
- La Corte di cassazione, in materia cautelare personale, non sostituisce il proprio convincimento a quello dei giudici di merito: può soltanto verificare la coerenza logica e la conformità ai principi di diritto della motivazione
- Un ricorso per cassazione che si limiti a prospettare una diversa valutazione delle stesse circostanze già esaminate dal giudice di merito è inammissibile
- Il Pubblico ministero deve rendere il ricorso autosufficiente: se richiama atti o motivazioni già depositate deve allegarli o incorporarne testualmente il contenuto, e deve esporre esplicitamente e con elementi concreti l'attualità delle esigenze cautelari che giustificano la misura
- Quando si contesta la gravità indiziaria per reati come il riciclaggio, è necessario mostrare non solo la consistenza degli indizi storici, ma anche perché alternative plausibili individuate dal giudice (es. concorso nei reati presupposto o altre spiegazioni) non siano verosimili
- Nelle impugnazioni cautelari la forma e la chiarezza dell'esposizione sono cruciali: censure ellittiche o generiche possono determinare l'inammissibilità per difetto di autosufficienza
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