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Sentenza

Sentenza del 18/02/2016 n. 880 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Cartella di pagamento - Prova della notifica - Produzione in secondo grado - Validità..

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La produzione della documentazione in secondo grado è stata ritenuta rituale e ammissibile. Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, nel giudizio di appello tributario le parti possono depositare nuovi documenti, anche se non prodotti in primo grado. Pertanto, la prova della notificazione della cartella, presentata esclusivamente in appello, è stata considerata valida ai fini della decisione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'ammissibilità e l'efficacia della prova della notificazione della cartella esattoriale prodotta dall'Amministrazione soltanto nel giudizio di appello. Il contribuente riteneva che tale produzione fosse tardiva, poiché la prova non era stata depositata in primo grado.

Norme richiamate

  • Art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le parti possono produrre nuovi documenti.

    Nel processo tributario d'appello è consentita la produzione di nuovi documenti, anche se la parte non li aveva depositati nel giudizio di primo grado. La prova della notifica della cartella può quindi essere validamente prodotta per la prima volta in appello.

  • Cassazione, sentenza n. 8896/2007

    La giurisprudenza conferma l'ammissibilità della produzione documentale in appello secondo la disciplina speciale del processo tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancata produzione di un documento in primo grado non ne determina automaticamente l'inutilizzabilità in appello.
  • La prova della notificazione di una cartella di pagamento può essere depositata per la prima volta davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, purché sia rispettato il termine processuale previsto per il deposito dei documenti.
  • Quando l'Amministrazione produce in appello la relata di notifica, l'avviso di ricevimento o altra documentazione idonea, il giudice può esaminarla anche se non era stata prodotta nel primo grado.
  • La facoltà di produrre nuovi documenti non elimina la necessità che la documentazione dimostri concretamente la regolarità della notifica e che il contribuente possa contestarla nel contraddittorio.

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