Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 430/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - dell'ordinanza di demolizione n. 8 del 2.2.2021 del Responsabile del settore VII del Comune di Porto Cesareo; - ove occorra, della relazione tecnica di accertamento redatta dal medesimo settore in data 23.12.2020 prot. n. 33037; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202100514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di un ampliamento abusivo, modifiche dei prospetti e della distribuzione interna, recinzione e pavimentazione su area demaniale marittima

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che ingiungeva la demolizione di un ampliamento al piano terra di 33,65 mq e 111,04 mc, di modifiche interne e dei prospetti mediante apertura e chiusura di porte e finestre, nonché di una recinzione e pavimentazione realizzate su 52,37 mq di area demaniale marittima. Ha dedotto: omessa notificazione della diffida non rinnovabile prevista dall'art. 35 d.P.R. 380/2001; carenza di motivazione e indeterminatezza della contestazione relativa all'occupazione demaniale; necessità di previo annullamento o revoca di una precedente ordinanza sindacale del 1992 e del titolo formatosi sulla comunicazione di inizio lavori; insussistenza di un automatismo nell'applicazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 e omesso accertamento della concreta possibilità di demolizione; omessa indicazione dell'area di sedime e dell'area ulteriore da acquisire al patrimonio comunale; assoggettabilità delle modifiche interne, dei prospetti e della pavimentazione a titoli edilizi o paesaggistici; mancata indicazione del vincolo paesaggistico e del contrasto con il PUG; omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'omessa diffida prevista dall'art. 35 d.P.R. 380/2001 non incida sulla legittimità dell'ingiunzione demolitoria, poiché la diffida non è posta a tutela della partecipazione difensiva del privato, ma serve a evitare il protrarsi delle opere su suolo pubblico e può essere seguita immediatamente dall'ordine di demolizione. Ha escluso inoltre la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività vincolata conseguente all'accertata mancanza dei titoli edilizi e della concessione demaniale, con applicazione dell'art. 21-octies l. 241/1990. L'ampliamento volumetrico, realizzato senza permesso di costruire, giustifica autonomamente la demolizione. Anche l'apertura e chiusura di porte e finestre, valutata unitariamente, costituisce intervento incidente sui prospetti e qualificabile come ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire. La recinzione e la pavimentazione, pur riconducibili a una precedente ordinanza sindacale e a una comunicazione di inizio lavori, insistono totalmente su area demaniale marittima e sono prive di concessione demaniale, sicché ne è legittima la rimozione. L'omessa indicazione nell'ordinanza dell'area di sedime e di quella ulteriore da acquisire non determina illegittimità, potendo tali aree essere individuate nella successiva ordinanza di acquisizione. Non era necessario verificare già nell'ordinanza la concreta possibilità materiale di demolizione, accertamento riservato alla fase esecutiva, nella quale potrà eventualmente valutarsi l'applicazione della sanzione pecuniaria. Nulla è stato disposto sulle spese, non essendosi costituito il Comune.

Norme richiamate

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    La diffida non rinnovabile per opere realizzate su suolo pubblico non costituisce garanzia partecipativa del privato; la sua omissione non invalida l'ordinanza demolitoria quando sia accertata l'assenza del titolo edilizio.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L'ordine di demolizione può essere adottato per opere prive del permesso di costruire; la mancata indicazione immediata dell'area di sedime e dell'area ulteriore da acquisire non ne determina l'illegittimità, potendo l'individuazione avvenire con il successivo atto di acquisizione.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    L'ampliamento volumetrico e gli interventi incidenti sui prospetti richiedono il permesso di costruire; la loro realizzazione senza titolo legittima la sanzione demolitoria.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio non è necessaria per l'adozione dell'ordine di demolizione, quale atto vincolato conseguente all'accertamento dell'abuso.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    L'omissione delle garanzie partecipative non comporta l'annullamento dell'atto vincolato quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    L'ordinanza ha rilevato l'assenza dell'autorizzazione paesaggistica per opere collocate in area soggetta a tutela paesaggistica; tale profilo si aggiunge alla mancanza dei titoli edilizi e demaniali.

  • art. 55 Codice della navigazione

    Per le opere realizzate nella fascia dei trenta metri dal demanio marittimo è richiesto il relativo nulla osta; la sua assenza è stata indicata tra i presupposti dell'ingiunzione.

Massime di principio

  • La mancata notificazione della diffida non rinnovabile prevista dall'art. 35 d.P.R. 380/2001 non invalida l'ordine di demolizione quando siano state realizzate opere prive del necessario titolo edilizio su suolo pubblico, perché la diffida non costituisce una garanzia partecipativa del privato.
  • La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'adozione dell'ordine di demolizione, trattandosi di atto vincolato conseguente all'accertamento dell'abuso; l'omissione non determina annullamento ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990 quando il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
  • Un ampliamento volumetrico realizzato senza permesso di costruire è abusivo e soggetto a demolizione, indipendentemente dagli ulteriori profili paesaggistici.
  • L'apertura o chiusura di porte e finestre che incida sui prospetti, valutata unitariamente con le altre opere, costituisce intervento di ristrutturazione edilizia soggetto a permesso di costruire e può giustificare la demolizione se realizzato senza titolo.
  • La recinzione e la pavimentazione realizzate interamente su area demaniale marittima devono essere rimosse in assenza di concessione demaniale, anche se sorrette da un precedente atto comunale o da una comunicazione di inizio lavori.
  • L'ordine di demolizione non deve necessariamente indicare sin dall'origine l'area di sedime e quella ulteriore da acquisire al patrimonio comunale; tali aree possono essere individuate nella successiva ordinanza di acquisizione, mentre la concreta possibilità materiale di demolizione può essere verificata nella fase esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiConcessioni demaniali marittimePartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiEfficacia ed esecutorietàVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.