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Sentenza

Sentenza n. 734/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l'accertamento - dell'illegittimità del silenzio inadempimento formatosi a seguito del mancato rispetto dell'obbligo dell'Amministrazione Scolastica resistente di esitare entro il termine massimo di quattro mesi fissato dall'art. 16, comma 6, del D. Lgs. 9 Novembre 2007, n. 206, l'istanza dell'odierno ricorrente relativa al riconoscimento in Italia del titolo abilitativo all'esercizio della professione di docente nella scuola secondaria di II GRADO, per la classe di concorso A046 - Scienze Giuridico-Economiche, relativo al corso post-accademico: “Programul de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II” (Programma degli studi psicopedagogici, Livello I e Livello II) conseguito dal ricorrente all'estero (Romania) nell'ambito disciplinare “Diritto”, ai sensi del D. Lgs. n. 206/2007 in attuazione della Direttiva CE/36/2005 secondo la quale è possibile richiedere in Italia il riconoscimento della formazione acquisita nel paese membro ed ottenere l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie italiane; - nonché per la condanna dell'Amministrazione Scolastica resistente ad adottare al riguardo un provvedimento espresso nel minor tempo possibile; - e per la nomina, sin d'ora, di un commissario ad acta, affinché, in caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione Scolastica resistente, provveda - in via sostitutiva - in luogo essa.

Giustizia amministrativa202506290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitativo all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A046

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza di riconoscimento, in Italia, del titolo abilitativo all’esercizio della professione di docente conseguito in Romania nell’ambito disciplinare del diritto. Ha dedotto la violazione del termine massimo di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007, adottato in attuazione della direttiva 2005/36/CE, chiedendo anche la condanna dell’amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato che il Ministero, con provvedimento del 4 novembre 2025, ha definitivamente concluso il procedimento amministrativo relativo alla sua istanza. Il TAR ha preso atto della sopravvenuta definizione del procedimento e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità originaria del silenzio né sulla fondatezza della domanda di riconoscimento del titolo. Le spese di lite sono state compensate, con restituzione del contributo unificato posto a carico del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    termine massimo di quattro mesi

    La disposizione individua il termine entro il quale l’amministrazione deve esaminare e definire il procedimento relativo al riconoscimento della qualificazione professionale conseguita in un altro Stato membro.

  • direttiva 2005/36/CE

    È richiamata quale fonte europea della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altro Stato membro.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio instaurato contro il silenzio-inadempimento, l’amministrazione adotta il provvedimento espresso richiesto e definisce il procedimento, viene meno l’oggetto attuale della controversia e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta definizione del procedimento amministrativo durante il giudizio sul silenzio non comporta, sulla base della decisione esaminata, una pronuncia del giudice sulla legittimità originaria dell’inerzia o sulla fondatezza sostanziale dell’istanza amministrativa.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dalla definizione amministrativa della pratica nel corso del giudizio, le spese possono essere compensate, ferma restando la restituzione del contributo unificato a carico dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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