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Sentenza

Sentenza del 06/11/2018 n. 3248 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

ACCERTAMENTO - Contraddittorio preventivo -- Omissione c.d. prova di resistenza - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la nullità dell'accertamento per mancato contraddittorio preventivo. L'Ufficio non aveva chiarito la qualificazione tributaria del soggetto passivo, ossia se si trattasse di un imprenditore individuale o di una società. Tale distinzione è rilevante perché comporta un diverso trattamento fiscale ai fini IRPEF o IRES. L'omissione impediva di verificare quale disciplina fosse applicabile e, quindi, di valutare concretamente l'incidenza del contraddittorio e l'eventuale prova di resistenza.

La decisione

La sentenza ha ritenuto nullo l'accertamento privo del contraddittorio preventivo. In presenza di una qualificazione soggettiva non precisata dall'Ufficio, il giudice non può verificare quale regime impositivo sarebbe stato applicabile né se il contribuente avrebbe potuto fornire elementi idonei a incidere sull'esito dell'accertamento. L'omissione della cosiddetta prova di resistenza non può dunque essere imputata al contribuente quando la stessa indeterminatezza dell'atto deriva dalla mancata qualificazione fiscale operata dall'Amministrazione.

Norme richiamate

  • Principio del contraddittorio preventivo in materia tributaria

    Prima dell'adozione dell'accertamento, il contribuente deve poter interloquire con l'Amministrazione quando il contraddittorio è previsto dalla disciplina applicabile. La sua omissione può determinare la nullità dell'atto.

  • Prova di resistenza

    In determinate ipotesi la nullità per omesso contraddittorio richiede di dimostrare che il confronto preventivo avrebbe potuto condurre a un risultato diverso. Tuttavia, tale verifica non è possibile quando l'Ufficio non ha chiarito la natura fiscale del soggetto e il conseguente regime IRPEF o IRES.

  • Disciplina IRPEF/IRES

    La qualificazione del soggetto come imprenditore individuale o società determina l'applicazione di regimi impositivi differenti. L'assenza di tale qualificazione rende non verificabile il corretto trattamento tributario e l'utilità concreta del contraddittorio.

Massime di principio

  • Un accertamento deve indicare in modo chiaro la qualificazione fiscale del soggetto passivo e il regime tributario applicato; l'incertezza su tali elementi può compromettere la validità dell'atto.
  • Quando l'omesso contraddittorio impedisce di comprendere quale disciplina impositiva sarebbe stata applicata, il contribuente non può essere gravato dell'onere di dimostrare l'utilità concreta del confronto preventivo.
  • La prova di resistenza presuppone che siano individuabili la posizione fiscale del contribuente, le contestazioni e il regime applicabile; se tali elementi mancano nell'accertamento, la verifica non è concretamente praticabile.
  • In situazioni analoghe occorre verificare sia l'esistenza di un obbligo di contraddittorio preventivo sia la completezza dell'atto quanto a soggetto, qualificazione fiscale, imposta applicata e conseguenze dell'accertamento.
  • La nullità non deriva automaticamente da ogni irregolarità formale, ma può configurarsi quando l'omissione del contraddittorio si accompagna a un'indeterminatezza sostanziale che impedisce al giudice di ricostruire il regime fiscale e di valutare la possibile incidenza delle difese del contribuente.

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