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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28962/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna per tentato furto già confermata in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per tentato furto. L'unico motivo dedotto lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, ma la Corte ha rilevato che la censura si limitava a riproporre, in modo sostanzialmente pedissequo, le doglianze già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito, senza una critica argomentata specificamente rivolta alla sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    è richiamato solo implicitamente attraverso il riferimento al tentato furto; la decisione non sviluppa questioni sulla fattispecie incriminatrice

  • art. 56 c.p.

    anche questo è richiamato solo implicitamente dalla qualificazione del fatto come tentato furto, senza specifiche statuizioni sul tentativo

  • art. 616 c.p.p.

    la Corte applica la conseguenza economica tipica dell'inammissibilità del ricorso, disponendo la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo le stesse censure già dedotte in appello, se non accompagnate da una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una doglianza solo apparente, priva di autonoma capacità confutativa rispetto alla motivazione del giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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