Cassazione Penale, Sentenza n. 30558/2025 del 11/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto che conferma la sorveglianza speciale con obbligo di dimora e la confisca di beni (in parte intestati a Scortanu). Denunciano violazione dell'art. 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159: contestano la mancanza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale e la correlazione temporale tra la manifestazione della pericolosità e gli incrementi patrimoniali oggetto di confisca. Si allega che i precedenti penali principali risalgono a epoca antecedente al 2004, le condotte riferite all'art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309 sarebbero state commesse dal 2017 (ultime azioni di associazione fino al 2019), per cui non sussisterebbe pericolosità attuale fino al 2023; si contesta inoltre l'attribuzione di rilevanza al cambio di cognome e si sostiene la lecita provenienza/riutilizzo di profitti oggetto di confisca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e non per vizi meramente motivazionali, salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. Ha valutato la motivazione della Corte di appello come specifica e non meramente apparente: la pericolosità è stata ritenuta risalente e persistente (con elementi che la collegano almeno al 2003 e con comportamenti di intestazione fittizia tra 2021-2022), giustificando pertanto anche la confisca dei beni in mancanza di disponibilità di entrate lecite. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)
La norma è stata invocata dai ricorrenti in relazione al requisito dell'attualità della pericolosità sociale; la Corte ha ritenuto che la valutazione della pericolosità fatta dai giudici di merito rientri nella loro discrezionalità motivata e che la motivazione non sia meramente apparente
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
Il reato contestato (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti) è stato posto al centro della ricostruzione temporale delle condotte: la Corte di merito ha ritenuto che le condotte correlate alla pericolosità si siano protratte oltre le singole date dei reati scopo
d.lgs. 16 settembre 2011, n. 169
Richiamato per confermare che il ricorso in Cassazione avverso il decreto della corte d'appello può essere proposto solo per violazione di legge, limitando le doglianze sui vizî motivazionali
codice di procedura penale
Richiamato per ricordare che non è ammissibile in Cassazione la censura per 'illogicità manifesta' della motivazione nei procedimenti di prevenzione, salvo motivazione assente o meramente apparente
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione (misure di sorveglianza e confisca) il rimedio in Cassazione è circoscritto ai soli casi di violazione di legge; le critiche di merito alla valutazione dei fatti sono in genere inammissibili salvo che la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente
- Per valutare l'"attualità" della pericolosità sociale i giudici di merito possono considerare un arco temporale ampio e più elementi (precedenti, condotte successive, pratiche di intestazione fittizia) per ritenere la persistenza del pericolo
- La correlazione temporale tra manifestazione della pericolosità e acquisizione di patrimoni non richiede una coincidenza temporale stretta se i giudici ritengono di poter ricostruire un nesso presuntivo, soprattutto in assenza di prova di entrate lecite
- Un cambiamento di cognome non è, di per sé, prova di occultamento di precedenti; però può essere considerato nel quadro probatorio complessivo se collegato ad altri elementi sospetti
- Chi contesta una confisca deve concentrarsi sul dimostrare la violazione di legge o l'assenza totale di motivazione nei provvedimenti impugnati, e documentare la lecita provenienza dei beni con prove solide per superare le presunzioni dei giudici
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