Cassazione Penale, Sentenza n. 26886/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace che aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 14, comma 5‑quater, d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente deduceva un unico motivo denunciando inosservanza dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 (improcedibilità per particolare tenuità del fatto) e vizio di motivazione ex artt. 627 e 129 c.p.p.: sosteneva che il giudice si fosse limitato a rigettare la richiesta difensiva senza argomentare in modo non contraddittorio o logico, con motivazione meramente enunciativa; inoltre riteneva che considerazioni come la durata della permanenza fossero in realtà intrinseche nella condotta accertata e non potevano incidere sull'accertamento della particolare tenuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo infondato, e ha condiviso che il giudice del rinvio aveva svolto un giudizio sintetico e adeguato ai fini dell'esclusione della causa di improcedibilità, valorizzando elementi quali la consistente durata della permanenza irregolare in Italia (due anni e cinque mesi oltre il termine fissato dall'ordine di allontanamento), precedenti penali specifici, due decreti di espulsione con relativi ordini di allontanamento nonostante precedente condanna per ingresso irregolare e l'assenza di comprovate esigenze familiari, lavorative o di studio. La Corte ha respinto la censura sulla motivazione; ha inoltre valutato il trattamento sanzionatorio (pena pecuniaria aumentata a €15.000 rispetto a precedenti €10.000 concesse con attenuanti) e ha escluso, nelle circostanze di causa, la rilevabilità d'ufficio di una illegittimità della pena per reformatio in peius o per pena illegale ab origine. Condanna alle spese processuali in favore della parte resistente.
Norme richiamate
art. 14, comma 5‑quater, d.lgs. n. 286/1998
Norma incriminatrice relativa all'ingresso e soggiorno illegale dello straniero; applicata come fattispecie di reato oggetto del procedimento. La Corte ha trattato il reato anche come reato di pericolo astratto ai fini della valutazione sulla particolare tenuità.
art. 34, d.lgs. n. 274/2000
Causa di improcedibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ribadisce che tale causa può trovare applicazione anche nei reati di pericolo astratto e va valutata mediante un giudizio sintetico sul fatto concreto, considerando esiguità del danno o del pericolo, occasionalità della condotta, minore grado di colpevolezza e l'eventuale pregiudizio sociale per l'imputato.
art. 627 c.p.p.
Norma relativamente ai motivi di ricorso per cassazione; qui richiamata in relazione alla censura sulla motivazione della sentenza impugnata.
art. 129 c.p.p.
Disposizione concernente la motivazione della sentenza; richiamata dalla difesa per censurare presunta motivazione insufficiente o contraddittoria.
artt. 614 e 611 c.p.p., come modificati dall'art. 11 del d.l. 29/06/2024, n. 89, conv. L. 8/08/2024, n. 120
artt. 614, 611 c.p.p.; art. 11 d.l. 29/06/2024, n. 89 conv. L. 8/08/2024, n. 120
Richiamate dal Sostituto Procuratore generale per rilevare l'assenza di richiesta di trattazione in udienza pubblica; richiamano disposizioni procedurali relative alla richiesta di trattazione e partecipazione all'udienza.
Massime di principio
- La causa di improcedibilità per particolare tenuità (art. 34 d.lgs. 274/2000) si applica anche ai reati di pericolo astratto; la verifica richiede un giudizio sintetico sul fatto concreto, non un esame astratto della fattispecie.
- I criteri utili per valutare la particolare tenuità sono: esiguità del danno o del pericolo, occasionalità della condotta, minore grado di colpevolezza e l'eventuale pregiudizio sociale per l'imputato; tali elementi devono emergere nella motivazione in modo almeno sintetico e congruamente motivato.
- Elementi quali la lunga permanenza irregolare, precedenti specifici, reiterazione di provvedimenti di espulsione e l'assenza di validi motivi di soggiorno (familiari, lavoro, studio) pesano contro il riconoscimento della particolare tenuità.
- La motivazione meramente enunciativa o generica è censurabile; però una motivazione sintetica che espone ragioni concrete e collegamenti logici con i criteri normativi è sufficiente per resistere a censura in cassazione.
- In sede di rinvio o nuovo esame di merito l'irrogazione di pena maggiore non determina automaticamente violazione del divieto di reformatio in peius; la Cassazione può rilevare d'ufficio l'illegittimità della pena solo se essa è illegale ab origine o se ricorrono i presupposti previsti dalla giurisprudenza, altrimenti la questione non è sindacabile d'ufficio in Cassazione.
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