Direttiva 2019/523
Direttiva di esecuzione (UE) 2019/523 della Commissione, del 21 marzo 2019, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva di esecuzione (UE) 2019/523 aggiorna in modo ampio e tecnico gli allegati della direttiva 2000/29/CE, alla luce di nuove valutazioni del rischio fitosanitario e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche. Introduce nuovi organismi nocivi e nuovi requisiti per merci e vegetali considerati veicoli di introduzione o diffusione, rafforza le prescrizioni su terra e terreno di coltura e adegua la disciplina delle zone protette. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 agosto 2019 e applicarle dal 1° settembre 2019.
Modifica degli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE per aggiornare le misure fitosanitarie dell’Unione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e incide sulle importazioni, sul movimento intra-UE e sui controlli fitosanitari di vegetali, prodotti vegetali, legname, terra/terreno di coltura, materiale da imballaggio in legno, macchine e veicoli agricoli o forestali e altre voci elencate negli allegati della direttiva 2000/29/CE. Riguarda in particolare i soggetti che importano, commercializzano, spostano o certificano tali merci, nonché le autorità competenti incaricate di effettuare ispezioni, riconoscere zone indenni o zone protette e rilasciare certificati fitosanitari. La disciplina opera nel quadro delle zone protette esistenti o aggiornate e prevede esclusioni/limitazioni territoriali puntuali per alcuni Stati o regioni dell’UE, oltre a condizioni differenziate per merci originarie di paesi terzi diversi dalla Svizzera in alcuni casi specifici.
Direttiva di esecuzione (UE) 2019/523: aggiornamento delle misure fitosanitarie della direttiva 2000/29/CE
La direttiva interviene in modo esteso sulla disciplina fitosanitaria unionale contenuta nella direttiva 2000/29/CE, aggiornando gli allegati da I a V sulla base di nuove valutazioni del rischio, di intercettazioni recenti e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche. L’obiettivo è ridurre a un livello accettabile il rischio di introduzione e diffusione nell’Unione di organismi nocivi ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altre voci.
Finalità e logica dell’intervento
La Commissione richiama, nei considerando, l’aumento degli scambi internazionali e la necessità di adeguare le misure di protezione fitosanitaria ai rischi effettivi. In più punti viene valorizzata la scientificità delle decisioni, fondandosi su valutazioni del rischio pubblicate dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare, dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante e su norme internazionali pertinenti.
Modifica degli elenchi di organismi nocivi
L’allegato I viene ampliato per includere nuovi organismi nocivi e, in alcuni casi, nuove denominazioni scientifiche o vettori:
- Aromia bungii, Neoleucinodes elegantalis e Oemona hirta sono inseriti nell’allegato I, parte A, sezione I.
- Grapholita packardi sostituisce la precedente voce Enarmonia packardi ed è spostata nell’allegato I, parte A, sezione I.
- Le specie Elsinoë australis, Elsinoë citricola ed Elsinoë fawcettii sono inserite come agenti causali di malattia di Citrus, Fortunella, Poncirus e ibridi.
- Fusarium circinatum, Geosmithia morbida e il vettore Pityophthorus juglandis sono aggiunti all’allegato I, parte A, sezione II.
- Ceratocystis platani viene spostata dall’allegato II all’allegato I, parte A, sezione II.
Parallelamente, l’allegato II è aggiornato sopprimendo voci non più coerenti con l’attuale valutazione del rischio, in particolare alcune disposizioni su organismi o requisiti divenuti superflui o ridondanti.
Zone protette e aggiornamento territoriale
Una parte rilevante della direttiva serve a mantenere coerenza tra gli allegati e il regime delle zone protette. I considerando evidenziano che alcune aree dell’Unione risultano indenni da determinati organismi e possono quindi beneficiare del riconoscimento di zona protetta, mentre altre zone perdono tale status perché l’organismo è ormai insediato oppure perché lo Stato membro ne chiede la revoca.
Tra gli aggiornamenti più significativi figurano quelli relativi a:
- Bemisia tabaci (popolazioni europee)
- Citrus tristeza virus (ceppi europei)
- Erwinia amylovora
- Gremmeniella abietina
- Liriomyza huidobrensis e Liriomyza trifolii
- Thaumetopoea pityocampa e Thaumetopoea processionea
- Tomato spotted wilt virus
Le modifiche interessano in particolare la parte B degli allegati I, II, III e IV, con elenchi molto dettagliati di Stati, regioni, province, contee e comuni per i quali si applicano deroghe o esclusioni territoriali.
Prescrizioni per l’introduzione e il movimento di vegetali, prodotti vegetali e altre voci
L’allegato IV viene notevolmente ampliato e riformulato. La direttiva introduce o rafforza requisiti per merci considerate veicoli di rischio fitosanitario, imponendo in molti casi:
- origine da zone indenni riconosciute dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo di origine;
- ispezioni ufficiali prima dell’esportazione o durante il periodo vegetativo;
- assenza di sintomi o di presenza del vettore in periodi di osservazione prestabiliti;
- tracciabilità nei certificati fitosanitari ex articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE;
- trattamenti termici, freddo, radiazioni ionizzanti o altri trattamenti efficaci;
- manipolazione e confezionamento idonei a impedire la reinfestazione.
Sono disciplinati, tra gli altri:
- legname e corteccia di Juglans e Pterocarya per Geosmithia morbida e Pityophthorus juglandis;
- legname di Platanus per Ceratocystis platani;
- legname e derivati di Prunus per Aromia bungii;
- frutti di Citrus, Fortunella, Poncirus, Mangifera e Prunus per Tephritidae non europee;
- frutti di Malus e Pyrus per Guignardia piricola e Tachypterellus quadrigibbus;
- frutti di Capsicum e altre Solanaceae per Neoleucinodes elegantalis e Bactericera cockerelli;
- vegetali di Juglans e Pterocarya destinati alla piantagione;
- vegetali di Platanus destinati alla piantagione;
- vegetali di Quercus con specifiche misure contro Thaumetopoea processionea;
- talee e vegetali di Euphorbia pulcherrima, Begonia, Ajuga, Crossandra, Dipladenia, Ficus, Hibiscus, Mandevilla e Nerium per Bemisia tabaci.
Terra, terreno di coltura, macchine e materiale da imballaggio
La direttiva rafforza anche le regole sulla terra e sul terreno di coltura, ritenuti ad alto rischio di veicolare organismi nocivi. In particolare:
- l’allegato III, parte A, punto 14, limita l’ammissione di terra e terreno di coltura in quanto tali dai paesi terzi, con esclusione della Svizzera;
- l’allegato IV, parte A, sezione I, punto 34, richiede che il terreno di coltura aderente o associato ai vegetali sia esente da terra e materia organica o abbia subito trattamenti adeguati, e impone ulteriori misure dopo la piantagione, compreso il lavaggio entro due settimane prima dell’esportazione in alcune ipotesi;
- sono introdotte regole specifiche per bulbi, cormi, rizomi, tuberi, ortaggi da radice e macchine/veicoli agricoli o forestali importati da paesi terzi diversi dalla Svizzera, con limite dell’1 % in peso netto di terra e terreno di coltura e obbligo di pulizia.
Inoltre, il materiale da imballaggio in legno, se pertinente, deve rispettare gli standard internazionali FAO/IPPC n. 15, compreso il trattamento approvato e il marchio fitosanitario previsto.
Termini di recepimento e applicazione
La direttiva, essendo una direttiva di esecuzione, vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere ma lascia loro la scelta della forma e dei mezzi di trasposizione.
Gli obblighi temporali sono i seguenti:
- entro il 31 agosto 2019, gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi;
- dal 1° settembre 2019 tali disposizioni devono essere applicate;
- le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale;
- gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Implicazioni pratiche per operatori e professionisti
Per gli operatori commerciali e per i consulenti che assistono imprese agricole, vivaistiche, importatori e spedizionieri, la direttiva comporta un rilevante ampliamento delle verifiche documentali e materiali da eseguire prima dell’importazione o dello spostamento intra-UE. In particolare, assumono rilievo:
- la corretta classificazione della merce e del relativo codice/voce allegata;
- la verifica dell’origine geografica e dell’eventuale appartenenza a zone protette o zone indenni;
- la disponibilità di certificati fitosanitari con dichiarazioni supplementari specifiche;
- l’adeguatezza di trattamenti, marchi e prove documentali;
- il monitoraggio delle esclusioni territoriali e delle modifiche alle zone protette, che possono incidere sulla commercializzazione in determinati Stati o regioni.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati I-V della direttiva 2000/29/CE
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE conformemente all’allegato della direttiva di esecuzione. Le modifiche inseriscono nuovi organismi nocivi negli elenchi di quarantena o di rilevanza regolatoria, spostano alcune voci tra allegati, aggiornano i requisiti fitosanitari per specifiche merci e allineano la disciplina alle nuove valutazioni del rischio e alle zone protette.
Nuovi organismi nocivi e riclassificazioni
Nell’allegato I sono aggiunti, tra gli altri, Aromia bungii, Neoleucinodes elegantalis, Oemona hirta, Grapholita packardi, Elsinoë australis, Elsinoë citricola, Elsinoë fawcettii, Fusarium circinatum, Geosmithia morbida con il vettore Pityophthorus juglandis, mentre Ceratocystis platani viene spostata dall’allegato II all’allegato I. Nell’allegato II vengono soppressi alcuni riferimenti non più coerenti con il rischio fitosanitario attuale.
Rafforzamento dei requisiti su terra e terreno di coltura
Gli allegati III e IV sono modificati per irrigidire le condizioni di introduzione e movimento della terra e del terreno di coltura, inclusi requisiti specifici per terreno aderente o associato ai vegetali, con particolare attenzione al contenuto massimo di terra nei lotti, ai trattamenti, all’isolamento fisico e alle condizioni di conservazione e reimpianto. Viene inoltre precisato che, per la terra in quanto tale e il terreno di coltura in quanto tale, l’origine da paesi terzi è vietata salvo la Svizzera in alcune ipotesi previste.
Zone protette e adeguamento territoriale
La direttiva aggiorna l’elenco delle zone protette e dei territori esclusi o inclusi per vari organismi nocivi, in particolare per Bemisia tabaci, Citrus tristeza virus, Erwinia amylovora, Gremmeniella abietina, Thaumetopoea processionea e altri. Alcune zone perdono lo status di zona protetta perché l’organismo nocivo si è insediato oppure su richiesta dello Stato membro interessato; altre vengono aggiunte o confermate per coerenza con il regolamento (CE) n. 690/2008.
Requisiti fitosanitari per specifiche merci e vegetali
L’allegato IV introduce o riformula prescrizioni per legname, corteccia, materiale da imballaggio in legno, vegetali destinati alla piantagione e frutti di numerosi generi e specie (tra cui Juglans, Pterocarya, Platanus, Prunus, Malus, Pyrus, Capsicum, Solanaceae, Citrus, Fortunella, Poncirus, Euphorbia, Begonia, Quercus). I requisiti includono origine da zone indenni, ispezioni ufficiali, tracciabilità, trattamenti termici o a freddo, protezione fisica, certificazione e, in alcuni casi, marchi di trattamento come HT o K.D.
Recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 31 agosto 2019 e di applicarle dal 1° settembre 2019. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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